Nel gennaio 2011 la commissaria europea per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza Viviane Reding promise di presentare un atto europeo sull'accessibilità prima della fine del 2012. Ci sono voluti cinque anni di instancabile impegno da parte delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità perché la Commissione Europea tenesse fede all'impegno assunto, pubblicando finalmente il 2 dicembre 2015 la ” Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”.
La proposta
La proposta è senz'altro positiva, in quanto tende a rafforzare i diritti delle persone disabili nella prospettiva del mercato interno dell'UE e ad accogliere le raccomandazioni formulate dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità lo scorso settembre. La Commissione si è dunque decisa a porre in campo una proposta che risultasse accettabile da parte di tutte le diverse entità istituzionali e rappresentative dei diretti interessati, aziende produttrici, prestatori di servizi e consumatori. É opportuno premettere che, a nostro parere, si tratta di un compromesso al ribasso, ma comunque di un risultato positivo per il movimento della disabilità, che si è battuto per anni e ora conquista finalmente un documento su cui esercitare la propria funzione critica e propositiva. Una sfida drammatica, se così possiamo dire, in una dimensione comunitaria fortemente compromessa dal risorgere di barriere che ritenevamo definitivamente abbattute. Attualmente, negli Stati Membri dell'UE vi sono leggi e norme sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi, ma non vi è nessuna armonizzazione del mercato unico. La nuova direttiva contribuirà all'armonizzazione normativa, favorendo la libera circolazione e l'accessibilità di prodotti e servizi in tutto il mercato interno dell'UE.
In realtà, le persone disabili devono ancora affrontare non pochi ostacoli per accedere a beni e servizi alle stesse condizioni degli altri cittadini, limitazioni e barriere che non sono compatibili con una società che vuole definirsi inclusiva e solidale. Oggigiorno è possibile per le persone cieche risolvere molti problemi grazie all'utilizzo di costosi telefoni intelligenti dotati di raffinate soluzioni tecniche che rendono più agevole anche l'approccio con lo schermo a tocco e con le complicate applicazioni vocalizzate. Persone con altre tipologie di disabilità devono confrontarsi con altre barriere che sono altrettanto esclusive e stressanti. Abbiamo quindi bisogno di una direttiva europea sull'accessibilità ambiziosa ed efficace che possa fare la differenza.
Analisi
Ma che cosa prevede dunque questa direttiva che, una volta entrata in vigore, sarà vincolante per tutti gli Stati Membri? La direttiva proposta sarà una norma vincolante per gli Stati Membri che la traspongono nelle rispettive giurisdizioni. L'atto europeo sull'accessibilità (atto) è così una misura appropriata per l'attuazione degli impegni dell'UE riguardo ai diritti delle persone disabili in base ai Trattati dell'Unione e della Convenzione delle Nazioni Unite su i diritti delle persone con disabilità (convenzione) nel contesto del mercato unico. Il campo di applicazione comprende una vasta gamma di prodotti e servizi indispensabili per favorire la vita indipendente dei cittadini con disabilità. La base legale della direttiva è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riguarda il mercato interno. Il campo d'azione è quindi determinato da principi di mercato e non dai principi di non discriminazione e parità di trattamento. Tuttavia, poiché l'Unione Europea ha ratificato la Convenzione questi principi non possono comunque essere disattesi.
Beni e servizi
Le tipologie di beni e servizi selezionate dalla Commissione Europea sono:
Prodotti
- attrezzature e sistemi operativi elettronici avanzati di uso comune per computer; - sportelli automatici ATM;
- biglietterie automatiche; - macchine per il check-in elettronico;
- attrezzature informatiche avanzate per i servizi telefonici (telefoni intelligenti);
- attrezzature informatiche avanzate per i servizi audiovisivi (tablet, televisori).
Servizi
- servizi telefonici e correlate attrezzature informatiche avanzate; - servizi audiovisivi e correlate attrezzature informatiche avanzate;
- servizi di trasporto aereo, su autobus, ferroviario, di navigazione e relativi siti web;
- servizi bancari;
- libri elettronici;
- commercio elettronico.
Mentre i prodotti e i servizi relativi alle TIC sono ampiamente coperti, il campo d'attuazione dell'atto dovrebbe comprendere un numero maggiore di prodotti e servizi, idealmente tutti quelli di uso comune. Una grave mancanza è l'ambiente costruito e urbano collegato con la fornitura di beni e servizi nel contesto in esame. Un requisito obbligatorio di accessibilità di tali ambienti sarebbe una soluzione ragionevole. L'obbligo di rivenditori e strutture commerciali di rispettare l'accessibilità dovrebbe essere previsto dall'atto. Il testo corrente della proposta non comprende, invece, il diritto di accedere ai siti web degli operatori economici, che dovrebbero essere pienamente accessibili. Inoltre, il campo di applicazione non copre molte tipologie di beni e servizi che sono di fondamentale importanza nella vita quotidiana delle persone disabili, come gli elettrodomestici (lavatrici, cucine economiche, forni, comandi a distanza) e tutto il settore della domotica. I terminali di pagamento POS (bancomat) che presentano problemi per le persone disabili non sono esplicitamente previsti dall'atto.
Fruitori e destinatari
Un aspetto positivo della proposta consiste nell'individuazione dei fruitori della direttiva, ossia le persone con limitazioni funzionali temporanee o permanenti e le persone disabili, una percentuale rilevante della popolazione.
La proposta riguarda tutti gli operatori economici, pubblici e privati, produttori, rappresentanti, importatori e distributori, in modo da comprendere tutta la filiera commerciale e consentire più punti di controllo.
Eccezioni, presunzione di conformità, certificazione ed enforcement
Vi sono poi le eccezioni, che si basano sui principi di alterazione fondamentale e onere sproporzionato. L'utilizzazione di queste eccezioni dovrà essere verificata molto attentamente, poiché essa potrebbe compromettere l'efficacia della direttiva nel caso in cui, per eludere la normativa, un'azienda dichiari che rendere accessibile un prodotto o un servizio è troppo complicato o troppo costoso. Un altro aspetto critico è la presunzione di conformità. Attenendosi agli standard europei armonizzati (ossia formalmente riconosciuti dall’UE) i prodotti risponderebbero ai requisiti di accessibilità della direttiva. La standardizzazione quale strumento di attuazione dell'accessibilità deve essere compresa, ma il sistema di formazione degli standard dovrebbe essere più inclusivo e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone disabili. Inoltre, non è prevista alcuna forma di certificazione per la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità, che si potrebbe ottenere con un apposito marchio europeo. La previsione di un meccanismo di enforcement è un elemento fondamentale della direttiva, insieme con la determinazione di sanzioni adeguate in caso di violazione.
Trasposizione
Infine, il periodo di trasposizione della direttiva a livello nazionale, previsto correttamente in due anni, appare adeguato, mentre quello di sei anni per l'attuazione della direttiva dopo l'entrata in vigore della stessa è assolutamente troppo lungo. Considerata la rapida evoluzione e la durata limitata dei prodotti e dei servizi oggetto della direttiva, sarebbe opportuno prevedere un periodo di trasposizione progressivo commisurato al ciclo vitale dei prodotti e dei servizi. In conclusione, la proposta di direttiva è un buon inizio dell'iter legislativo che dovrà affrontare. Come ci ha insegnato l'esperienza negli Stati Uniti, una normativa che prevede una solida applicazione e un efficace meccanismo di sorveglianza può essere un mezzo estremamente efficace per garantire che beni e servizi siano accessibili per le persone disabili.
È quindi necessario che le istituzioni europee rafforzino la proposta di direttiva, rivedendo il testo e inserendovi disposizioni forti e vincolanti al fine di affrontare l'accessibilità in modo globale e renderla un fattore di espansione del mercato all'interno dell'UE.