Allegato "A" al N. 54.557 di Repertorio e N. 32.706 di Raccolta
PREMESSA
L'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna, costituito nel 1881 su iniziativa di un comitato privato ed eretto in Ente Morale con R.D. 24 giugno 1886, trasformato in Fondazione ed in organizzazione non lucrativa di utilità sociale il 1° luglio 2014.
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
1.1 - È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS), del Codice civile e della normativa in materia, la Fondazione denominata:
ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA ONLUS
(d'ora in avanti anche "ISTITUTO" o "ISTITUTO FRANCESCO CAVAZZA")
1.2 - La locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS» sono utilizzati in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
1.3. - La Fondazione è Ente di interesse nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro.
1.4. - A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" e, per l'effetto, precisamente
ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA ENTE DEL TERZO SETTORE
che in forma breve potrà essere indicata come:
ISTITUTO DEI CIECHI FRANCESCO CAVAZZA ETS
ARTICOLO 2 - SEDE
2.1. - L'Istituto Francesco Cavazza ha sede nel Comune di Bologna (BO) all'indirizzo risultante presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2.2. - L'eventuale trasferimento di sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione fermi gli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa vigente.
2.3. - L'eventuale trasferimento di sede in altro Comune comporta la modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad ogni effetto di legge.
2.4. - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Istituto potrà istituire anche all'estero sedi secondarie, operative e/o amministrative, uffici e ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.
ARTICOLO 3 - SCOPO
3.1. - L'istituto dei Ciechi Francesco Cavazza non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale di cui al D. Lgs n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche. In particolare, svolge la propria opera in favore delle persone cieche, ipovedenti e anche con disabilità aggiuntive qualunque sia la loro provenienza e condizione, nel quadro delle politiche di integrazione e di inclusione sociale.
3.2. - L'Istituto ha per finalità il conseguimento della piena autonomia delle persone cieche e degli ipovedenti anche con deficit aggiuntivi, nelle diverse età della vita e promuove e realizza in via principale attività d'interesse generale operando in ogni ambito territoriale, sia nazionale che internazionale.
3.3. - Per il conseguimento di tali scopi, l'Istituto si prefigge di:
- fornire assistenza, supporto e sostegno nell'opera di educazione e di istruzione dei giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere, organizzare e gestire attività di formazione professionale, mirate soprattutto a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro;
- svolgere attività tiflologiche finalizzate all'educazione, all'inclusione e al supporto delle persone con disabilità visive e con disabilità aggiuntive, attraverso azioni mirate al potenziamento delle loro competenze tecniche e strumentali, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi di alfabetizzazione tecnologica, con l'ausilio di strumenti e sussidi tiflodidattici volti a favorire l'autonomia personale e l'integrazione sociale;
- sostenere, favorire e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive mirate a migliorare il benessere psicofisico e ad arricchire le risorse morali e spirituali della persona;
- svolgere attività di carattere residenziale temporaneo, diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive;
- promuovere attività di ricerca e sperimentazione in ambito scientifico;
- realizzare attività di sensibilizzazione rivolte agli organismi competenti e all'opinione pubblica, al fine di favorire l'inclusione nella società delle persone cieche, ipovedenti e con pluridisabilità, nonché la prevenzione di tali disabilità;
- svolgere attività editoriali, di produzione audiovisiva e multimediale;
- promuovere e realizzare interventi di arredo e cura del verde urbano, come espressione di funzione sociale e civica;
- organizzare attività di formazione finalizzate all'acquisizione di autonomia lavorativa da parte delle persone cieche, ipovedenti anche con deficit aggiuntivi, con particolare riferimento ai temi dell'imprenditoria e della libera professione.
3.4. - Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Istituto svolge, in via esclusiva o quanto meno principale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), d), f), g), h), i), j), k), l), s), t), u), v), w) del Codice del Terzo Settore.
3.5. - L'Istituto Francesco Cavazza, nell'ambito e in conformità alle proprie finalità istituzionali può svolgere anche attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, elencate nel precedente comma, in osservanza a quanto prescritto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La determinazione delle specifiche e concrete attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, è rimessa alla individuazione e designazione del Consiglio di Amministrazione che ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione.
3.6. - L'Istituto può realizzare raccolte fondi al fine di finanziare le proprie attività ai sensi di legge.
3.7. - L'Istituto può partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici o privati, le cui attività siano direttamente finalizzate al perseguimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Istituto, potendo altresì concorrere alla costituzione delle medesime organizzazioni.
3.8. - Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, l'Istituto può attivare e partecipare a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica. Inoltre, nell'ambito del perseguimento dei propri scopi statutari e in attuazione del principio di sussidiarietà e dei principi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), può promuovere e partecipare a processi di co-programmazione e co-progettazione con gli enti pubblici ed altri soggetti, al fine di svolgere servizi di interesse generale. Tali processi avverranno nel rispetto dei principi di collaborazione, convergenza di obiettivi, aggregazione di risorse e tutela dell'interesse pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del medesimo Codice e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4 - PATRIMONIO
4.1. - Il patrimonio dell'Istituto Francesco Cavazza è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed è costituito:
- dalla dotazione iniziale e da ogni suo successivo accrescimento pervenutogli a qualsiasi titolo e destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- dai beni mobili e immobili che pervengono all'Istituto tramite oblazioni dei benefattori, eredità, legati, donazioni ovvero a qualsiasi altro titolo;
- dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- da riserve e fondi destinati e vincolati ad uno specifico scopo;
- da ogni eventuale altro contributo o introito destinato ad aumentare il patrimonio;
- dagli incrementi patrimoniali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
L'Istituto trae le proprie risorse:
- dalle rendite derivanti dai beni patrimoniali o dalla trasformazione di questi e da iniziative economiche svolte dall'Istituto stesso nell'ambito del conseguimento di proprie finalità;
- dalle entrate, dalle rette e dai contributi derivanti da prestazioni, dalle cessioni e dai servizi svolti anche in regime di convenzione e/o accreditamento con gli enti pubblici e privati;
- dai proventi derivanti dalle raccolte fondi;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati all'Istituto per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- dai proventi, dai ricavi e dalle entrate derivanti dalle attività diverse.
4.2. - Quando risulta che il patrimonio minimo (ove richiesto dalla vigente normativa) è diminuito della percentuale prevista dalla legge, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure lo scioglimento dell'Ente.
4.3. - L'Istituto Francesco Cavazza può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
ARTICOLO 5 - ORGANI
Sono Organi dell'Istituto:
- l'Assemblea dei Soci Benefattori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo - Revisore legale dei conti.
ARTICOLO 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI BENEFATTORI
6.1. - L'Assemblea dei Soci Benefattori è composta da:
- i soggetti che ne facevano già parte alla data di entrata in vigore del presente statuto;
- gli Enti, Società o Istituzioni che abbiano elargito all'Istituto una donazione non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);
- le persone fisiche che abbiano effettuato una donazione non inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- coloro che, per benemerenze acquisite, per prestazioni di opere, servizi o collaborazioni a titolo gratuito, siano stati riconosciuti benemeriti dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non più in carica che ne facciano richiesta scritta.
La qualità di Socio Benefattore non è trasmissibile.
6.2. - L'ammissione all'Assemblea è subordinata a deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, che decide in via insindacabile previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. Tra questi rientrano i principi di onorabilità, correttezza, lealtà e trasparenza, nonché la condivisione dei valori fondanti dell'Istituto, espressione dello spirito che caratterizza il Socio Benefattore. L'iscrizione nel Libro dei Soci Benefattori è effettuata a seguito di tale delibera.
6.3. - Ogni Socio Benefattore conserva la propria qualifica e il conseguente diritto di partecipare all'Assemblea finché prende parte alle sue riunioni con continuità. L'Istituto ha l'obbligo di dimostrare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'avvenuta comunicazione della convocazione e la ricezione da parte del Socio, nel rispetto del principio di democraticità di cui all'art. 25, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
6.4. - L'Assemblea dei Soci Benefattori si riunisce su convocazione del Presidente dell'Istituto almeno una volta all'anno, ovvero ogni volta se ne ravvisi la necessità. La convocazione deve essere effettuata con almeno quindici (15) giorni di preavviso, mediante lettera, e-mail, PEC, o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, indirizzato ai contatti comunicati dal Socio. L'assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Consigliere indicato dalla Famiglia Cavazza o da persona da essa delegata. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
6.5. - Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci Benefattori:
- l'indicazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto;
- l'esame della relazione programmatica annuale e la formulazione di linee di indirizzo per l'attività dell'Istituto;
- l'esame del bilancio di esercizio, con possibilità di esprimere pareri non vincolanti in merito alla gestione finanziaria e patrimoniale;
- la formulazione di proposte e osservazioni su ogni altra questione ritenuta di interesse, coerente con le finalità istituzionali e statutarie dell'Istituto.
6.6. - Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio può essere escluso dall'Assemblea dei Soci Benefattori qualora:
- sia dichiarato interdetto, inabilitato o subisca condanna a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- adotti comportamenti incompatibili con le finalità, i valori e gli scopi istituzionali dell'Istituto ovvero compia azioni od omissioni che arrechino, o possano arrecare, danno all'immagine, alla reputazione o al patrimonio dell'Istituto, o che risultino in contrasto con lo spirito del Socio Benefattore richiamato al punto 6.2 del presente Statuto;
- non intervenga alle assemblee per un periodo continuativo di trentasei (36) mesi salvo giustificato motivo comunicato per iscritto.
ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1 - L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri designati nel modo seguente:
- un componente indicato dalla Famiglia discendente del Conte Gr. Uff. Dott. Francesco Cavazza, fondatore dell'Istituto, che appartenga per nascita alla famiglia stessa;
- due componenti indicati dall'assemblea dei Soci Benefattori;
- un componente indicato dal Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
- un componente indicato dal Prefetto di Bologna.
7.2 - Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di tutti i suoi componenti ovvero, qualora entro il termine di scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione non siano stati nominati tutti i componenti, con la nomina di almeno la maggioranza di essi.
7.3 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque (5) anni e sono rinominabili. I cinque (5) anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio di Amministrazione e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio successivo all'insediamento del Consiglio di Amministrazione stesso.
7.4 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri. Ogni consigliere non rappresenta l'Ente o l'Organismo che lo ha nominato ed è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse dell'Istituto.
7.5 - In caso di impedimento definitivo all'esercizio della carica, di decadenza o di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, è possibile procedere in qualsiasi momento alla nomina di un nuovo componente da parte del medesimo soggetto che aveva nominato il Consigliere originario. La carica del componente di nuova nomina scade con il Consiglio di Amministrazione del quale entra a fare parte.
ARTICOLO 8 - FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1. - Il Consiglio di Amministrazione adempie a tutte le funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica, necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto degli scopi definiti dallo Statuto. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente, definendone deleghe e poteri.
8.2. - Al Consiglio di Amministrazione sono demandate inoltre le seguenti funzioni:
- l'amministrazione del patrimonio dell'Istituto;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio previsionale o budget e del bilancio sociale;
- la costituzione di fondi per la realizzazione di progetti e attività finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale nonché, su proposta del Presidente, di altri Dirigenti, stabilendone anche compiti e attribuzioni;
- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e l'attribuzione della revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge;
- la delibera motivata sulle iscrizioni e le eventuali cancellazioni nel libro dei Soci Benefattori.
- l'emanazione di norme regolamentari interne occorrenti per il buon andamento ed il regolare funzionamento dell'Istituto nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- la disciplina dell'ordinamento del personale e delle dotazioni organiche nel rispetto dei contratti collettivi di categoria vigenti e adottati dall'Istituto;
- l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- l'adozione di atti di indirizzo amministrativo dell'Istituto, che non risultino per legge o per statuto attribuiti ad altro Organo;
- l'attribuzione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e Revisione legale, di indennità e compensi di carica;
- la pronuncia di definitivo impedimento all'esercizio della carica o di decadenza del singolo componente del Consiglio, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del relativo procedimento all'interessato e al soggetto che lo ha nominato;
- la presa d'atto delle dimissioni del singolo componente del Consiglio;
- le modifiche statutarie, con voto favorevole di almeno quattro componenti l'Organo;
- lo scioglimento e la trasformazione dell'Istituto e la relativa destinazione del patrimonio, previo parere vincolante del componente indicato dalla famiglia del Fondatore Conte Gr. Uff. Dott. Francesco Cavazza, con voto favorevole di almeno quattro componenti l'Organo.
ARTICOLO 9 - SEDUTE E VOTAZIONI
9.1. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Istituto oppure in altro luogo purché in Italia.
9.2. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre (3) componenti del Consiglio di Amministrazione. Se il Presidente non ottempera alla richiesta entro quindici (15) giorni, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.
9.3. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso spedito agli aventi diritto e da essi ricevuto almeno tre (3) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica), che assicuri l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore.
9.4. - L'avviso di convocazione deve contenere, oltre al luogo, al giorno e all'ora della riunione, gli argomenti da discutere.
9.5. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché collegati in modalità audio/video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il Presidente.
9.6. - Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza di almeno tre (3) componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, o in caso di sua assenza, il Vice Presidente, ad eccezione delle sedute in cui è necessario un quorum deliberativo più elevato.
9.7. - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9.8. - Le delibere si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, ad eccezione delle sedute in cui è necessario un quorum deliberativo più elevato.
9.9. - Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente hanno luogo con voto segreto.
9.10. - Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9.11. - Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha accesso a tutti i rapporti, le relazioni, le note e i documenti relativi agli atti del Consiglio che riguardano l'attività dell'Istituto.
9.12. - I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, in relazione alle informazioni riservate sull'Istituto di cui siano venuti a conoscenza.
ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE
10.1. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
10.2. - Il Presidente provvede a:
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, formulandone l'ordine del giorno;
- convocare l'Assemblea dei Soci Benefattori;
- predisporre la relazione programmatica annuale;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- adottare tutti gli atti inerenti alla carica e alla funzione.
10.3. - Il Presidente può, nei casi di urgenza, esercitare poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
ARTICOLO 11 - IL DIRETTORE GENERALE
11.1. - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale, quale organo esecutivo dell'Istituto.
11.2. - Il Direttore Generale non può essere nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. La sua nomina è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione; con la medesima maggioranza e su proposta motivata del Presidente, il Consiglio delibera anche la revoca del Direttore Generale.
11.3. - Il Direttore Generale assume il ruolo di capo del personale. Egli assolve ai seguenti compiti:
- esercitare le funzioni direttive e organizzative di gestione relative alle attività dell'Istituto, assicurandone il regolare svolgimento;
- provvedere all'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione - delle quali redige verbale - e formulare pareri non vincolanti sulle deliberazioni da adottarsi;
- curare la predisposizione del bilancio previsionale o del budget, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale a termini di legge;
- partecipare all'Assemblea dei Soci Benefattori con funzioni di Segretario;
- assistere il Presidente nell'adempimento degli atti di propria pertinenza e competenza.
ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE
L'Organo di Controllo monocratico è costituito e funziona ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente. Viene nominato con durata pari a cinque (5) esercizi e resta in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio sociale. Esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ARTICOLO 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE
13.1. - La carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è ricoperta a titolo gratuito e comporta il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.
13.2. - Eventuali compensi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e determinati nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sul Terzo Settore, come meglio specificato nel comma 3 dell'art.8 del D.lgs. n.117/2017 e sue integrazioni e modifiche.
ARTICOLO 14 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI
14.1. - L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
14.2. - Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
14.3. - Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile ove compatibili, nonché dei principi contabili degli enti no profit tenendo conto della peculiarità delle attività svolte dall'Istituto nel perseguimento delle finalità istituzionali.
14.4. - Il bilancio di esercizio è reso pubblico secondo le modalità previste dalla legge.
14.5. - L'Istituto si obbliga a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
14.6. - Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore l'Istituto redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
14.7. - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
14.8. - Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Istituto o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Istituto, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o del limite indicato dagli enti preposti.
ARTICOLO 15 - DURATA - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
15.1 - La durata dell'Istituto Francesco Cavazza è illimitata. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga inconfutabilmente esaurito lo scopo sociale dell'Istituto, potrà deliberarne lo scioglimento.
15.2 - In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo della competente Autorità di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS con finalità analoghe secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16 - NORME TRANSITORIE E NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del Codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore e le altre leggi vigenti in materia.
FIRMATO: ELIO DE LEO, ANTONELLA CARATTI TESTIMONE, ELENA GNUGNOLI TESTIMONE,
ELIA ANTONACCI NOTAIO.









































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