L’Europa in una società dell'informazione

Gran parte dei servizi di comunicazione e delle reti non sono pienamente accessibili alle persone con minorazioni visive e ad altre persone disabili se non si tiene conto delle modalità d’accesso. Da qui la necessità di revisione delle disposizioni normative europee in materia di telecomunicazioni.

Rodolfo Cattani

Nel 1999 la Commissione Europea ha avviato una revisione delle normative riguardanti il settore delle telecomunicazioni, che si va espandendo dalla telefonia alle telecomunicazioni e alle altre forme di comunicazione (trasmissioni radio, internet, telecomunicazioni).
Nella nuova era della liberalizzazione del mercato unico, la Commissione sta cercando di condensare una ventina di dispositivi in un numero molto minore di direttive e di alleggerire la pressione normativa laddove si ritiene che la competizione sia efficace.
Nel luglio 2000 la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque direttive, una sul quadro normativo per le reti di comunicazione e i servizi elettronici (COM 2000/393) e quattro direttive più specifiche sulla protezione dei dati, sull’attribuzione delle licenze, sull’inter-operabilità e, più interessante per le persone disabili, sui servizi per tutti e i diritti dei consumatori (COM 2000/392).
Il processo di revisione non comprende le attrezzature, poiché la direttiva sulle attrezzature per le comunicazioni radiofoniche, radio e i terminali per le telecomunicazioni (RTTE) è entrata in vigore negli stati membri soltanto nel 2000. La revisione non riguarda neppure il controllo dei contenuti.
Il progetto di direttiva per un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica fissa il quadro generale delle disposizioni normative nel campo delle comunicazioni elettroniche nel mercato unico liberalizzato e competitivo. Essa tiene conto degli interessi degli specifici gruppi sociali, in particolare degli utilizzatori con disabilità. Questa direttiva, così come le quattro più specifiche che ne derivano, si occupa solo di reti e servizi, restando esclusi gli strumenti sia hardware sia software che ne facilitano l’accesso.
È opportuno sottolineare che oggi gran parte dei servizi di comunicazione e delle reti non sono pienamente accessibili alle persone con minorazioni visive e ad altre persone disabili se non si tiene conto delle modalità di accesso. Se agli ausili e ai terminali utilizzati per le attività professionali o per uso domestico si può accedere soltanto in modo visivo, l’accesso non è garantito a tutti; se i canali di trasmissione possono essere selezionati solo per mezzo di menu a video senza nessun output vocale, essi non sono accessibili a tutti.
Anche i servizi di audiodescrizione possono funzionare solo se tecnicamente supportati in modo adeguato. Le reti che non possono garantire la trasmissione di versioni audio di messaggi testuali e viceversa non sono accessibili a tutti. Strumenti e servizi sono spesso collegati. Le reti mobili di telecomunicazione supportano solo determinati apparecchi, gli enti di radiodiffusione digitale stipulano le specifiche dei ricevitori.
In realtà, non dovrebbe essere difficile creare delle specifiche standard, anche perché con la diffusione di sistemi mirati al server piuttosto che al client, il software controllato dal provider determinerà l’accessibilità dei servizi offerti. In tal senso è necessaria una normativa che garantisca l’accessibilità per tutti.
Evidentemente, non si pretende di arrivare a un pieno controllo delle iniziative dei produttori o determinare le specifiche di tutti i prodotti sul mercato, si chiede semplicemente di ampliare le finalità della direttiva, ponendo in essere norme coordinate, senza le quali molte delle disposizioni non sarebbero di alcuna utilità per le persone disabili.
Il progetto di direttiva sul servizio per tutti e i diritti degli utilizzatori riguardante le reti elettroniche di comunicazione e i servizi di telecomunicazione (CEM 2000/392) si propone di stabilire l’eguaglianza dell’accesso per le persone disabili e con esigenze particolari e riguarda soprattutto la fornitura gratuita di servizi informativi, l’emissione di bollette e fatture in formati alternativi, la predisposizione di telefoni pubblici per la trasmissione di testi.
Allo stato attuale i Paesi membri potrebbero adempiere agli obblighi della direttiva anche affidando la gestione del servizio soltanto ad alcune delle principali aziende sul mercato, senza coinvolgere tutti gli operatori.
Ma, in tal modo, le persone disabili non avrebbero la medesima gamma di scelta dei loro concittadini. Il concetto di servizio per tutti esprime infatti l’obbligo di fornire un dato servizio a chiunque lo richieda, indipendentemente dalla distanza e dalle condizioni economiche del destinatario.

Le persone disabili possono solo trarre vantaggio da una maggiore competizione, purché sia loro assicurata la parità dell’accesso a tutti gli operatori. Se un gestore offre prezzi minori e maggiore qualità, ma non servizi di testo o gratuità di accesso alle informazioni di repertorio, il vantaggio offerto alla clientela viene vanificato per le persone disabili, ledendo il loro diritto all’accesso.

L’art. 7 prevede che, ove appropriato, gli Stati membri dovranno adottare misure specifiche per assicurare la parità di accesso e la disponibilità di servizi pubblici accessibili. Purtroppo la disposizione si riferisce solo ai servizi telefonici e non alla totalità dei servizi di telecomunicazione. Inoltre, è stabilito che gli Stati membri possono adottare misure specifiche affinché gli utenti con disabilità possano scegliere liberamente tra i diversi fornitori di servizi disponibili. La discrezionalità dei provvedimenti riduce fortemente il valore della disposizione.

Il Considerando 29 elenca alcune delle esigenze delle persone disabili (accesso gratuito alle informazioni di repertorio, bollette in formati alternativi, telefoni pubblici per la trasmissione di testi), ma la lista è piuttosto carente. Si richiama anche l’esigenza di misure che consentano la libera scelta degli utenti con disabilità tra le diverse offerte sul mercato.

Il Considerando 6 riguarda le tariffe, ma solo dei servizi.

L’art. 9 demanda alle autorità per le normative nazionali (NRA) di favorire l’applicazione di tariffe leggere (cfr. Considerando 11), piuttosto che di tariffe ridotte.
Tutti i progetti di Direttiva saranno ora esaminati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dei Ministri. L’Unione Europea dei Ciechi è fortemente impegnata, in collaborazione con il Forum Europeo della Disabilità, a migliorare, mediante la presentazione di opportune proposte di emendamento, il testo delle direttive sopra descritte