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Pirateria: depenalizzato il download illegale di mp3 su internet
Vincenzo Gramuglia su mondoinformatico, 26\08\2015, h. 11.23.

 
Diritto d?autore: file musicali, film, software e videogiochi pirati
rimangono nell?ambito del penale, ma non saranno più puniti.
Che sia giusto o meno punire il piccolo smanettone di internet, di
fatto, chi copia film e mp3 musicali e poi li condivide sulle
piattaforme di filesharing, contribuendo al mercato illegale dei file
coperti dal diritto d?autore, non sarà più passibile di alcuna sanzione
penale. La condotta, infatti, al centro di numerose polemiche negli
ultimi anni ? complice l?enforcement sulla tutela del copyright
realizzata anche grazie (o meglio, a causa) del nuovo Regolamento
anti-Pirateria online dell?Agcom ? rientra tra quei reati non più puniti
in quanto considerati ?fatto tenue? e, per ciò, tra le ipotesi per le
quali verrà disposta l?archiviazione automatica del procedimento.
La legge sul diritto d?autore[1] prevede la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque, a fini di
lucro, duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico un?opera
protetta dal diritto d?autore (dischi, nastri o supporti simili come gli
mp3). Stessa pena per chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde
in pubblico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali. Ed ancora viene punito chi, pur senza un accordo con il
legittimo distributore, ritrasmette o diffonde un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (si pensi al
decoder e alla trasmissione delle partite tra amici o tra gli associati
a un club privato).
Stessa sorte per chi duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o (?) distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla SIAE.
Dall?altro lato, la riforma del codice penale [3] varata quest?inverno
prevede che il reato non venga punito quando il fatto sia di
?particolare tenuità?. La legge considera ?tenui? quei comportamenti
sanzionati con la pena pecuniaria, oppure con una pena detentiva non
superiore nel massimo a cinque anni. Nell?elenco dei reati non più
puniti, dunque, rientrano a pieno titolo (oltre al doping, all?omissione
di soccorso, alle false comunicazioni sociali, all?omessa dichiarazione
o alla dichiarazione infedele, ecc.) quelli relativi alle citate
disposizioni sul diritto d?autore.
In verità, la riforma non prevede una vera e propria depenalizzazione,
ma semplicemente l?archiviazione del reato, fermo restando che il
giudicato penale potrà essere utilizzato per la richiesta di
risarcimento del danno. Il pirata informatico, pertanto, potrà essere
citato in un giudizio civile, da parte del titolare del contenuto
copiato, per la condanna all?indennizzo dovuto in questi casi. Insomma,
gli effetti patrimoniali del reato non vengono scalfiti. L?archiviazione
o il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non equivalgono,
infatti, ad una assoluzione: quindi producono comunque delle conseguenze
negative per l?indagato/imputato come quelle relative alla ?macchia? sul
casellario giudiziario.
In secondo luogo, il codice penale esclude la nuova causa di non
punibilità se il comportamento viene reiterato o se il reo è considerato
?abituale?. Questo è uno degli aspetti più problematici della riforma,
sul quale i giudici si stanno già esprimendo con interpretazioni
differenti. La legge non stabilisce espressamente che la non punibilità
per ?particolare tenuità del fatto? possa essere concessa solo una
volta, ma i giudici saranno certamente molto più severi quando una
persona ne abbia già usufruito. Insomma, come dire che dopo il primo
?avvertimento? scatta sempre il perdono, per la seconda volta la non
punizione è rimessa alla discrezione del giudice, per la terza invece
non ci saranno più attenuanti.
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