isee
Dossier ISEE e persone con disabilità
www.handylex.org/gun/dossier_isee_disabilita_2015.shtml

28\04\2015

Sommario:
? L'origine del provvedimento
? Come si calcola l?ISEE?
? L?indicatore della situazione reddituale (ISR)
? Disabilità media, grave e non autosufficienza
? L?indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
? Le scale di equivalenza
? Diversificazione dell?ISEE
? ISEE e prestazioni socio-sanitarie
? Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
? ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
? Prestazioni per il diritto allo studio universitario

[ATTENZIONE: Dossier in via di modificazione dopo le
Sentenze Tar Lazio] 

La presentazione dell?ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene richiesta per 
l?accesso a prestazioni sociali agevolate cioè servizi
o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle 
prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima
infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero 
in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni
su tributi locali, all?accesso agli asili nido).

L?ISEE esiste già nella normativa italiana dal 1998, ma la sua applicazione è stata unanimemente 
ritenuta carente, inefficace e causa di un notevole numero
di contenziosi. Da alcuni è, inoltre, stato ritenuto uno strumento scarsamente efficace nel 
contrasto di elusioni o abusi.

Di recente l?ISEE è stato oggetto di una nuova regolamentazione che modifica alcuni criteri e, 
soprattutto, intensifica i controlli preventivi e a campione
e ne affida la gestione all?INPS.

In questo Dossier ne presentiamo gli elementi salienti in particolare per le persone con disabilità 
e i loro nuclei familiari, fornendo anche alcune simulazioni
utili a comprendere diverse situazioni. 

? L'origine del provvedimento
L?origine normativa dell?ISEE

La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto, all?articolo 5, un 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell?economia e delle finanze. Questo decreto dovrà rivedere
sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell?indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE).

Si tratta di un intervento che interessa milioni di famiglie italiane: l?ISEE è idealmente uno 
strumento per ponderare il reddito di un nucleo familiare.
Già prima della revisione in atto dei criteri di calcolo, considerava tutti i redditi IRPEF dei 
componenti, il 20% del patrimonio della famiglia e sottopone
la somma risultante ad una scala di equivalenza: quanto più numeroso è il nucleo, tanto più basso 
sarà l?ISEE.

È uno strumento che ha la sua razionalità, ma che è stato viene usato negli anni solo per alcune 
prestazioni sociali agevolate, non per tutte. Per altre
ci si riferisce al reddito IRPEF (ad esempio per le pensioni di invalidità); per altre ancora al 
reddito dell?interessato e del coniuge (assegno sociale).

La determinazione dell?ISEE fino ad oggi era disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
109 (e successive modificazioni e regolamentazioni).

Intervenire sull?ISEE significa, innanzitutto, modificare i suoi tre elementi costitutivi e cioè:

a) l?indicatore della situazione reddituale (ISR);

b) l?indicatore della situazione patrimoniale (ISP);

c) le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.

Inoltre significa ridefinire i campi di applicazione (a quali servizi prestazioni si applica) e 
decidere se, in taluni casi, anziché all?ISEE dell?intero
nucleo ci si debba riferire alla sola situazione del singolo cittadino che richiedere prestazioni 
agevolate. 

Come già detto, la riforma dell?ISEE è stata fissata dalla Legge 214/2011 il cui l?articolo 5 
citato fissa i seguenti principi ispiratori del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

elenco di 2 elementi
? adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se 
esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote
di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi 
familiari, in particolare dei figli successivi al secondo
e di persone disabili a carico;

? migliorare la capacità selettiva dell?indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente 
patrimoniale, sita sia in Italia sia all?estero, al netto
del debito residuo per l?acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
fine elenco

elenco di 1 elementi
? permettere una differenziazione dell?indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
fine elenco

Rispetto invece ai campi di applicazione, il secondo periodo dell?articolo 5 rimanda al medesimo 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà
individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 (termine ovviamente superato),
non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia 
individuata con il decreto stesso.

La norma originaria rimanda alla successiva approvazione di un regolamento avvenuta con il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)?). È questo il riferimento normativo più rilevante poiché fissa nel dettaglio i 
nuovi criteri congruenti con la norma originaria.

Ma per rendere effettivamente applicabili le nuove disposizioni al DPCM 159/2013 deve seguire un 
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell?economia e delle finanze, su proposta dell?INPS, sentita 
l?Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione
dei dati personali ? che disponga le caratteristiche e le istruzioni per la redazioni del modello 
di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), cioè il modello
su cui vengono inseriti i dati per il calcolo dell?ISEE.

Questo modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 
7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni 
per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.).

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del modello (e cioè 17 dicembre 2014), le DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica) possono essere rilasciate solo con
i nuovi criteri. Conseguentemente anche le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente 
a quella data, sono erogate sulla base dell?ISEE rivisto
ai sensi del DPCM 159/2013.

Entro la stessa data (17 dicembre 2014) gli enti che disciplinano l?erogazione delle prestazioni 
sociali agevolate (Comuni, Università ecc.) devono emanare
gli atti anche normativi necessari all?erogazione stessa delle nuove prestazioni in conformità con 
le disposizioni del DPCM 159/2013. Questo significa
che devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza 
ed eventuali criteri aggiuntivi.

Nel frattempo le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell?entrata in vigore del 
decreto del 2013, continuano ad essere erogate secondo
la normativa previgente, fino a quando gli enti competenti non abbiano emanato i nuoti atti 
regolamentari e comunque non oltre 12 mesi dall?entrata in
vigore dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e 
cioè non oltre l?8 febbraio 2015.  

Come si calcola l?ISEE?

Nelle nuove disposizioni le componenti ?logiche? generali rimangono del tutto simili a quelle su 
cui era incardinato il precedente ISEE.

L?ISEE si calcola sommando l?Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell?Indicatore della 
situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per
i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l?ISEE.

Le modifiche sostanziali riguardano:

elenco di 3 elementi
1. ciò che va considerato nell?Indicatore della Situazione Reddituale

2. ciò che va considerato nell?Indicatore della Situazione Patrimoniale

3. il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni 
richieste.
fine elenco

Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, e che 
peraltro hanno generato non poco contenzioso, risiede nel fatto
che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni 
di compartecipazione alla spesa per l?accesso alle prestazioni
sociali agevolate.

Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione validi su tutto 
il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato
nel nuovo decreto: l?applicazione dell?ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai 
sensi dell?articolo 117, lettera m), della Costituzione.
Quindi diventa vincolante per tutte le Regioni.

Infine un aspetto tecnico riguarda l?introduzione della possibilità di calcolare l?ISEE corrente, 
cioè di chiedere un ?ricalcolo? dello stesso nel caso
in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, 
patrimoniali o di composizione del nucleo. 

L?indicatore della situazione reddituale (ISR)

Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli 
eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti
i componenti del nucleo familiare.

La reale novità introdotta dall?articolo 5 della cosiddetta Legge 214/2011 è l?inclusione nell?ISR 
della percezione di somme anche se esenti da imposizione
fiscale.

Il DPCM 159/2013, conseguentemente, ampia l?elencazione di ciò che debba rientrare nella componente 
reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo
ai fini IRPEF, anche, in sintesi:

elenco di 6 elementi
? i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;

? le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;

? il reddito figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni ?);

? assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;

? ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato 
all?estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;

? trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi 
titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già
inclusi nel reddito complessivo dichiarato); come si evince dal Decreto che ha approvato i modelli 
di dichiarazione DSU, vengono computate le sole provvidenze
erogate dall?INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, le pensioni, gli assegni e le 
indennità per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro.
Non vengono invece computate altre erogazioni assistenziali (quali ad esempio contributi per la 
vita indipendente o assegni di cura).
fine elenco

Tutte queste voci nella normativa previgente sull?ISEE non erano computate.

Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:

elenco di 3 elementi
? per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un 
ammontare massimo di euro 7.000 incrementato di 500 euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo;

? per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchige e detrazioni ma che incidono 
sull?indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;

? fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in 
alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le
prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.
fine elenco

Dalla somma di tutti i redditi nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità 
sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della
gravità della disabilità e dell?età della persona:

elenco di 3 elementi
? persone con disabilità media una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

? persone con disabilità grave una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

? persone non autosufficienti una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
fine elenco

La franchigia vale per ogni persona con disabilità presente nel nucleo. È il caso di annotare che 
la franchigia prevista dal DPCM 159/2013 non sempre compensa
il computo di pensioni, assegni, indennità nell?ISR. Compensa sicuramente nel caso di titolari di 
sola indennità di frequenza o di accompagnamento per
invalidità civile. Non compensa nel caso di cumulo di indennità o di provvidenze per invalidità sul 
lavoro.

Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese; ricordiamo qui quelle che 
riguardano direttamente le persone con disabilità:

elenco di 2 elementi
? le spese sanitarie per disabili e le spese per l?acquisto di cani guida (detraibili in denuncia 
dei redditi) e interpretariato per i sordi, nonché le
spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei redditi) fino ad 
un massimo di 5000 euro;

? le spese per collaboratori domestici e addetti all?assistenza personale se regolarmente assunti o 
se le relative prestazioni (documentate) siano state
rese da enti fornitori (es. cooperative); questa seconda detrazione viene ammessa solo per le 
persone non autosufficienti. Quanto si può detrarre? Si può
detrarre la spesa fino all?ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o 
previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente,
al netto della franchigia massima di 1000 euro (20%) di cui abbiamo parlato più sopra.
fine elenco

Esempio: si spendono 14.000 euro per una badante; il beneficiario percepisce un?indennità di 
accompagnamento annua di 5.880 euro; potrà detrarre solo 4.880
euro della spesa sostenuta.

Riassumendo: nei nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità, si sommeranno oltre 
ai redditi, anche altre somme (es. indennità di accompagnamento
o assegno di cura); si potranno detrarre alcune spese (sempre che siano dimostrabili) e vi sarà una 
franchigia differenziata. Nel caso della non autosufficienza
si potranno detrarre le spese sostenute fino a compensare le prestazioni assistenziali ricevute.

Esempio 1

Nucleo con persona maggiorenne con grave disabilità

elenco di 6 elementi
1. si computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaia

2. si sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEF

3. si somma la pensione di invalidità (circa 3600 euro)

4. si detrae una franchigia di 5500 euro

5. si detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5000 euro

6. si detrae una parte dell?eventuale contratto di affitto
fine elenco

Nota: si applica la franchigia di 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei 
redditi stessi o in alternativa fino 1000 euro sui redditi
da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse. 

Esempio 2

Nucleo con persona minorenne non autosufficiente

elenco di 8 elementi
1. si computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaia

2. si sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEF

3. si somma l?indennità di accompagnamento (circa 5960)

4. si detrae una franchigia di 9500 euro

5. si detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5000 euro

6. si detrae la spesa per la badante o per l?assistenza personale fino a 9500 euro

7. Si detrae una parte dell?eventuale contratto di affitto

8. Si operano le altre detrazioni relative al reddito da lavoro o da prestazioni previdenziali o 
assistenziali
fine elenco

Nota: si applica la franchigia di 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei 
redditi stessi o in alternativa fino 1000 euro sui redditi
da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse. 

Esempio 3

Nucleo con persona maggiorenne non autosufficiente

elenco di 7 elementi
1. si computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaia

2. si sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEF

3. si somma la pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa 9500) e 10.000 di 
assegni di cura o contributo ?vita indipendente? (totale 19500)

4. si detrae una franchigia di 7000 euro

5. si detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5000 euro

6. si detrae la spesa per la badante o per l?assistenza personale fino a 18500 euro

7. Si detrae una parte dell?eventuale contratto di affitto
fine elenco

Nota: si applica la franchigia di 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei 
redditi stessi o in alternativa fino 1000 euro sui redditi
da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse. 

Disabilità media, grave e non autosufficienza

È indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per disabilità media, disabilità grave, 
non autosufficienza, poiché le diverse condizioni comportano
un diverso trattamento. Il Ministero, nel tentare di elaborare una non facile definizione, si è 
?scontrato? con il ben noto marasma degli inquadramenti
vigenti delle diverse invalidità.

Tabella con 4 colonne e 11 righe
CATEGORIE
Disabilità Media
Disabilità Grave
Non autosufficienza 
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni
Invalidi 67 simbolo di maggiore 99% (D.Lgs. 509/88)
Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)
Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all?indennità di accompagnamento (L. 508/88, 
art. 1, comma 2, lettera b) 
Invalidi civili minori di età
Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età 
(L. 118/71, art. 2 - diritto all?indennità di frequenza)
Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età 
e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997,
art. 8 o della L. 388/2000, art. 30
Minori di età con diritto all?indennità di accompagnamento ( L. 508/88, art. 1) 
Invalidi civili ultrasessantacinquenni
Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della 
loro età, invalidi 67 simbolo di maggiore 99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma
7)
Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della 
loro età , inabili 100%(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)
Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all?indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, 
comma 2, lettera b) 
Ciechi civili
Art 4 L.138/2001
Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 ? L. 138/2001)
Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 ? L. 138/2001) 
Sordi civili
Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)
Sordi pre-linguali, di cui all?art. 50 L. 342/2000  
INPS
Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)
Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)
Inabili con diritto all?assegno per l?assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) 
INAIL
Invalidi sul lavoro 50 simbolo di maggiore 79% (DPR 1124/65, art. 66 )Invalidi sul lavoro 35 
simbolo di maggiore 59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 ? DM 12/7/2000 ? L. 296/2006, art 1, comma 782)
Invalidi sul lavoro 80 simbolo di maggiore 100% (DPR 1124/65,art. 66)Invalidi sul lavoro  simbolo 
di maggiore 59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 ? DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)
Invalidi sul lavoro con diritto all?assegno per l?assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 
? art. 66)Invalidi sul lavoro con menomazioni dell?integrità
psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 
INPS gestione ex INPDAP
Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)
Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)  
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra
Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 
834/81 (71 simbolo di maggiore 80%)
Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81 simbolo di 
maggiore 100%)
Invalidi con diritto all?assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)   
Handicap - Art 3 comma 3 L.104/92 
fine tabella

 
Merita un?annotazione il criterio individuato per i minori con disabilità grave. Vi si prevede che 
per essere considerati tali gli interessati siano titolari
di indennità di frequenza e in aggiunta ricorrano le condizioni di cui a L. 449/1997, art. 8 o 
della L. 388/2000, art. 30. La prima norma (che si riferisce
alle agevolazioni fiscali sui veicoli) indica una ridotta o impedita capacità motoria ed esclude 
quindi le persone con menomazioni che non siano fisiche
(sensoriali o intellettive). La seconda norma (che vale sempre in materia di agevolazioni fiscali) 
si riferisce invece alle disabilità ?psichiche e mentali)
con handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) tali da aver determinato il diritto 
all?indennità di accompagnamento. Mentre il primo riferimento
è praticamente superfluo, il secondo è del tutto inutile, poiché se una persona con disabilità 
intellettiva minorenne è titolare dell?indennità di accompagnamento
ricade sotto la terza categoria e cioè quello della non autosufficienza. 

L?indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

L?articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e 
immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell?ISEE.

Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari 
(depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni,
buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L?obiettivo è 
di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare
mobiliari) non sfuggano al calcolo dell?ISEE. Rispetto all?ISEE precedente è stata ridotta la 
franchigia sulla componente mobiliare e considerato il patrimonio
all?estero. Sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta 
di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad
un massimo di 10.000 euro

Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il 
valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto
dei costi dell?abitare viene riservato un trattamento ?di favore? alla prima casa. Il valore IMU è 
calcolato al netto dell?eventuale mutuo e di una franchigia
di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il 
valore residuo dell?abitazione, così calcolato, viene abbattuto
a due terzi.

Il totale dell?indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale del 
ISE. 

Le scale di equivalenza

L?articolo 5 della Legge 214/2011 indica la volontà di intervenire sui ?pesi dei carichi di 
famiglia? e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in
cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all?ISEE, questo significa anche una 
modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri
applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; 
quattro componenti, 2,46; ecc.).

Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.

Tabella con 2 colonne e 6 righe
Numero componenti

Parametro 

1

1,00 

2

1,57 

3

2,04 

4

2,46 

5

2,85
fine tabella

 
Nel decreto (DPCM 159/2013) la tabella rimane uguale a quella vigente dal 1998, ma vengono 
modificati i parametri aggiuntivi e cioè:

elenco di 2 elementi
? incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;

? maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:
fine elenco

a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di 
almeno cinque figli minorenni;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di 
età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori
o l?unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell?anno di 
riferimento dei redditi dichiarati. L?agevolazione spetta
anche nel caso di genitore solo non lavoratore con figli minorenni. 

Nella sostanza i parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle famiglie la cui numerosità 
sia dovuta alla presenza di bambini.

Scompare, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 precedentemente previsto ?per ogni componente 
con handicap psico-fisico permanente di cui all?art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.?

L?eliminazione di questo parametro aggiuntivo è stato motivato dall?inserimento delle franchigie 
per disabilità che sarebbero ? nell?intento di chi ha redatto
il nuovo regolamento ? compensative e consentirebbero di avvantaggiare maggiormente i nuclei a 
basso reddito. In realtà non sempre questo obiettivo è raggiunto
come si può osservare nelle simulazioni finali. 

Diversificazione dell?ISEE

Dalla lettura del decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell?ISEE 
a seconda del tipo di prestazioni agevolate.

elenco di 4 elementi
1. Applicazione ?classica? che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni 
relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi)
che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata 
sopra.

2. Applicazione ?di favore? che viene prevista per le prestazioni di natura sociosanitaria;

3. Applicazione ?restrittiva? che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo 
continuativo (es. ricovero in RSA.

4. Applicazione ?antielusiva? prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio 
univesitario.
fine elenco

 
ISEE e prestazioni socio-sanitarie

Il computo di ?favore? viene previsto, come detto, per le prestazioni agevolate di natura 
socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell?ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell?autonomia, 
ovvero interventi in favore di tali soggetti:

elenco di 2 elementi
1. interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l?autonomia e la 
permanenza nel proprio domicilio;

2. interventi atti a favorire l?inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o 
di buoni spendibili per l?acquisto di servizi.
fine elenco

In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre 
che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni
18, nonché i figli maggiorenni. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non 
vengono computati, come non vengono computati altri familiari
che non siano il coniuge o i figli.

Se il beneficiario invece è minorenne per l?individuazione della composizione del nucleo familiare 
ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e
quindi ai loro redditi e patrimoni). Il che appare come una inspiegabile disparità di trattamento.

Un esempio: persona paraplegica, coniugata, con due figli minori e la suocera convivente; il nucleo 
di riferimento esclude la suocera e vengono computate
4 persone (parametro 2,46 + eventuali maggiorazioni).

Un altro esempio: maggiorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo 
caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli
e il nucleo di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro 1 della scala 
di equivalenza).

Un altro esempio: minorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo 
caso il nucleo di riferimento sono i genitori e i due fratelli
oltre al beneficiario (parametro 2,85) 

Nella sostanza non esiste più l?ISEE individuale (o estratto) come previsto ? pur confusamente - 
dalla controversa normativa attuale.

Le nuove disposizioni tendono a favorire persone con disabilità gravi che vivono in famiglia e che, 
verosimilmente, non sono in grado di costituire un proprio
nucleo familiare. Potrebbero al contrario essere svantaggiati, per le prestazioni agevolate 
socio-sanitarie - le persone con disabilità che abbiano costituito
una propria famiglia. 

Attenzione: è il caso di ripetere che questa modalità di calcolo dell?ISEE si applica solo alle 
prestazioni sociosanitarie indicate sopra. Per altro genere
di agevolazioni (esempio eventuali agevolazioni tariffarie o accesso ad altri servizi), ci si 
riferisce alla modalità classica di calcolo (quindi intero
nucleo convivente, con la precisazione sui coniugi eventualmente non conviventi). 

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Una ulteriore precisazione viene fissate per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.

Per prestazioni sociali agevolate si intendono ?prestazioni sociali non destinate alla generalità 
dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo
a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei 
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
altre disposizioni vigenti.?

Caso tipico: retta per gli asili nido.

In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a 
riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo
familiare, non coniugato con l?altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del 
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall?altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall?altro genitore;
c) quando con provvedimento dell?autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni 
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di 
allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia 
di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti
affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l?ISEE è 
integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla
base della situazione economica del genitore non convivente.

Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni 
familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali
imposizioni.  

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

La formula più ?restrittiva? riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo 
continuativo.

In questo caso il calcolo dell?ISR è potenzialmente diverso perchè non vengono ammesse le deduzioni 
di spesa per l?assistenza personale (badanti).

Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l?ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell?ISEE, 
in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva,
tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati ?componente 
aggiuntiva? del nucleo originario. Il decreto entra nel
merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta ?componente aggiuntiva? 
cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza
dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in 
cui la ?componente? aggiuntiva sia a sua volta una persona
con disabilità.

Per tornare alla nuova logica: si tratta di una modalità per forzare la partecipazione alla spesa 
dei figli degli anziani (autosufficienti e non) in caso
di ricovero in istituto, Rsa ecc.

Il figlio (non convivente) non viene considerato come componente aggiuntiva nel caso in cui quando 
egli (oppure un componente del suo nucleo) sia una persona
con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica 
autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità
del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Il DPCM introduce anche una disposizione per certi versi antielusiva che riguarda le donazioni.

La donazione di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente 
alla prima richiesta delle prestazioni di ricovero continuano
ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio 
del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti,
se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell?articolo 433 del codice civile (figli, 
fratelli, coniuge ecc.)

Esempio: un genitore anziano fa richiesta di ricovero in istituto, e successivamente effettua una 
donazione della propria abitazione al figlio (magari confidando
di abbassare il proprio ISEE); la rendita dell?immobile continua a pesare sul proprio ISEE e, visto 
che la donazione è avvenuta nei confronti del figlio,
continuerebbe a pesare anche se l?avesse effettuata tre anni prima di richiedere il ricovero.

Queste disposizioni relative al calcolo per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo 
continuativo sono particolarmente severe e colpiscono
in particolare le persone anziane non autosufficienti e i loro familiari diretti. Rischiano di 
spingere inoltre verso l?alienazione immobiliare per poter
contare su fonti di copertura delle spese di ricovero. 

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle 
tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.)
che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell?ISEE.

Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo 
restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una 
residenza diversa dal nucleo familiare d?origine (caso tipico
in ?fuori sede?) da meno di due anni.  

Su quali prestazioni economiche si applica l?ISEE

Come già detto, l?articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni 
fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale,
non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia 
individuata con il decreto stesso.

Nel decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al 
reddito e  riguardano:

elenco di 2 elementi
? l?assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.446 euro)

? l?assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.737 euro.
fine elenco

Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.

Non sono fissate soglie ISEE per l?indennità di accompagnamento (oggi non c?è limite reddituale), 
né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli
invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito 
personale. 

Come si richiede il DSU per l?ISEE

Il decreto del 7 novembre 2014 ha approvato i nuovi modelli DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e 
fissato le istruzioni per la compilazione. Una parte
centrale nell?organizzazione del nuovo sistema risiede nelle modalità di controllo incrociato 
(INPS, Agenzia delle entrate) sulle situazioni reddituali
e patrimoniali quindi anche controlli su conti bancari, azioni, depositi e titoli.

La stessa richiesta di rilascio dell?ISEE, come detto, va inoltrata all?INPS compilando moduli DSU 
diversi a seconda della prestazione richiesta o della
composizione del nucleo. Ad esempio le persone con disabilità o non autosufficienti, o i nuclei di 
cui essi facciano parte, devono compilare alcuni moduli
segnatamente predisposti per tali situazioni.

Analogamente i disabili maggiorenni che preferiscano un riferimento al nucleo ristretto (se stessi 
e il solo coniuge o i figli maggiorenni) nel caso di
prestazioni sociosanitarie, devono usare il modulo specifico.

I moduli DSU per la richiesta dell?ISEE vanno presentati per via telematica accedendo ai servizi 
online dell?INPS usando l?apposito PIN (numero identificativo
personale). In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato sindacale o ad un Caf.

I moduli in sé non sono particolarmente complessi. Gran parte delle informazioni sono generate poi 
da INPS. INPS infatti, per elaborare l?ISEE, estrae i
dati dal proprio casellario (pensioni, dipendenti, autonomi) e da quello dell?Agenzia delle entrate 
(dichiarazioni dei redditi).

In questo modo il richiedente non deve, ad esempio, indicare l?ammontare di pensioni o indennità di 
invalidità civile, ché risultano già dal casellario
INPS, né spese sanitarie rilevate nella banca dati dell?Agenzia delle entrate come pure 
l?assunzione di una badante. INPS ha tempo 10 giorni lavorativi
per rilasciare l?ISEE e completo degli elementi che ne hanno determinato il calcolo.

Nel caso il richiedente rilevasse dati errati può, entro dieci giorni dal ricevimento 
dell?attestazione ISEE, con un ulteriore modulo richiederne la correzione
o la rettifica.

Dopo ulteriori verifiche INPS rilascia l?attestazione definitiva. Nel caso di discordanze fra 
quanto dichiarato dal Cittadino e quanto risultante dagli
archivi e casellari, la Guardia di finanza viene incaricata di ulteriori accertamenti. 

Applicazione da parte dei Comuni e degli enti erogatori

Come noto gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate (esempio i Comuni, le Università 
ecc.) fissano, con propria deliberazione, i criteri di accesso
e quindi: i destinatari delle prestazioni e le eventuali soglie ISEE per accedervi o al di sopra 
delle quali viene richiesta la partecipazione alla spesa.

Il DPCM 159/2013 impone che trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei nuovi modelli, le DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica) possono essere rilasciate
solo con i nuovi criteri. Conseguentemente anche le prestazioni sociali agevolate richieste 
successivamente a quella data, sono erogate sulla base dell?ISEE
rivisto ai sensi del DPCM 159/2013. Entro la stessa data gli enti che disciplinano l?erogazione 
delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università
ecc.) devono emanare gli atti anche normativi necessari all?erogazione delle nuove prestazioni in 
conformità con le disposizioni del nuovo decreto. Questo
significa che devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro 
competenza. Di fatto il limite temporale è già superato
essendo i moduli approvati il 7 novembre 2014.

Di fatto molti Comuni devono ancora provvedere a fissare i nuovi criteri (soglie e limiti). Si 
tratta di una decisione politica e organizzativa piuttosto
delicata.

Non è infatti solo una decisione che riguardi le soglie (confermare le precedenti o meno) ma che 
interessa anche l?accesso ai servizi e l?eventuale quantificazione
della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini. 

ISEE precedente e attuale: vantaggi e svantaggi.

Il nuovo ISEE sarà più svantaggioso di quello precedente? Dipende caso per caso e dal tipo di 
prestazione agevolata richiesta. In linea generale l?ISEE
futuro potrebbe essere più vantaggioso del precedente per i redditi medio-bassi con famiglia 
numerosa e per le disabilità gravi o per le non autosufficienze
in presenza di significative spese per assistenza e sanitarie dimostrabili. In linea generale, il 
nuovo ISEE è meno vantaggioso del precedente per gli
anziani non autosufficienti ai fini della partecipazione alla spesa in RSA o casa di riposo. Può 
inoltre essere svantaggioso in presenza di cumulo di indennità
per pluriminorazioni e contestuale lavoro di cura svolto direttamente dai soli familiari. Inoltre 
può essere svantaggioso, rispetto al precedente, per
gli invalidi sul lavoro.

Si vedano le
 simulazioni
 che proponiamo in un documento correlato.

In realtà non è tanto la modalità di calcolo dell?ISEE a dettarne il vantaggio o lo svantaggio, 
quanto piuttosto i limiti ISEE fissati dagli enti rispetto
alle diverse prestazioni o servizi. 

Domande e risposte in sintesi

Che cosa viene considerato nel nuovo ISEE?

Vengono considerati i redditi di varia natura e tutte le prestazioni monetarie erogate dallo Stato 
o da enti pubblici con finalità assistenziale anche se
sono esenti da tassazione. Viene poi sommato il 20% del patrimonio mobiliare o immobiliare. Sono 
previste alcune franchigie e detrazioni.
La somma viene poi divisa per parametri diversi a seconda della composizione del nucleo familiare. 

Nel nuovo ISEE sono conteggiate anche le pensioni e l?indennità di accompagnamento?

Certamente. Nell?Indicatore della Situazione Reddituale sono considerati assegni pensioni e 
indennità di accompagnamento, di comunicazione e di frequenza
riservate a invalidi, ciechi e sordi, oltre che tutti i trattamenti per invalidi del lavoro e di 
guerra.

Non vengono invece conteggiate le eventuali provvidenze economiche non erogate direttamente da INPS 
quali, ad esempio, gli eventuali assegni di cura, contributi
per l?assistenza indiretta, voucher e ogni altra erogazione assistenziale o ad altro titolo. 

Vengono conteggiati anche gli eventuali ausili concessi alle persone con disabilità?

Assolutamente no. Si tratta di una ipotesi destituita da ogni fondamento. 

Sono previste agevolazioni per le persone con disabilità?

Nel calcolo sono previste alcune agevolazioni che consentono di diminuire l?Indicatore della 
Situazione Reddituale in presenza di una persona con disabilità
nel nucleo.
È possibile detrarre le spese sanitarie per disabilità (che sono piuttosto ampie e comprendono, ad 
esempio, le spese per gli ausili o per l?acquisto e
l?adattamento di un veicolo), fino a 5000 euro.
Sono poi previste detrazioni forfettarie a seconda della gravità della disabilità. Disabilità 
media: 4000 euro (5500 per i minori); disabilità grave: 5500
euro (7.500 per i minori); non autosufficienza: 7000 euro (9.500 per i minori). Si può poi detrarre 
il 10% delle prestazioni assistenziali ricevute.
I non autosufficienti possono detrarre le spese sostenute per badanti o assistenti personale fino a 
coprire l?intero importo delle prestazioni assistenziali
o previdenziali per inabilità ricevute. 

Si potrà ancora richiedere, almeno in alcuni casi, l?applicazione dell?ISEE personale anziché 
quello familiare?

No, l?ISEE familiare o (estratto), previsto molto confusamente dalla normativa precedente non 
esiste più. Solo per le prestazioni sociosanitarie agevolate
è previsto di far riferimento, per i disabili maggiorenni, ad un nucleo familiare più ?ristretto? e 
cioè al solo coniuge e ai figli. Nel caso questi non
siano presenti, si conteggia il solo beneficiario. Ne beneficiano i disabili maggiorenni non 
coniugati e/o senza figli.

Quali saranno i limiti ISEE per le prestazioni agevolate?

Il decreto prevede che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate, entro 30 giorni 
dall?entrata in vigore dei nuovi modelli di dichiarazione
DSU, rivedano i propri criteri di calcolo e i limiti ISEE precedentemente fissati. Riteniamo che, 
visto l?ampliamento della base reddituale e patrimoniale
considerata i limiti debbano essere superiori. 

Il nuovo ISEE sarà applicato anche all?indennità di accompagnamento?

L?indennità di accompagnamento viene attualmente erogata a prescindere dal reddito del 
beneficiario. Il decreto non prevede alcuna novità in questo senso.
L?indennità di accompagnamento continua ad essere erogata a prescindere dal reddito. 

Il nuovo ISEE sarà applicato anche pensioni di invalidità civile, cecità sordità?

Il decreto non prevede questa ipotesi. Le pensioni assistenziali per invalidità civile attualmente 
sono erogate riferendosi a limiti reddituali personali.
Per applicare l?ISEE è necessaria un?altra specifica disposizione di legge.

In linea generale ? fermo restando la valutazione sul limite ISEE ipoteticamente adottato ? non è 
detto che questa soluzione sarebbe negativa per tutti.
In alcuni casi sarebbe sicuramente motivo di perdita della provvidenza economica; in altri casi non 
produrrebbe variazioni; il altri casi potrebbe consentire
l?accesso a prestazioni precedentemente negate (si pensi all?invalido con 17.000 euro di reddito e 
una moglie a carico, attualmente escluso). 

Riferimenti normativi

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 novembre 2014

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159

Legge 22 dicembre 2011, n. 214
 (articolo 5) 

14 gennaio 2015 

A cura della redazione di HandyLex.org
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