pensioni
Quei contributi figurativi che possono allegerire le pensioni di anzianità...
di GiovanBattista Fortini
come d'intesa, ti invio un sunto della ricerca inerente l'utilizzo dei
contributi figurativi ai fini pensionistici,
in modo che tu lo possa divulgare con PCCIECHI.
Come ampiamente accennatoti telefonicamente, bisogna non trascurare il
problema che riguarda tuttti i non vedenti
lavoratori che dal 1996 non possono beneficiare dei contributi figurativi ai
fini del calcolo della pensione.
Io stò cercando in tutti i modi di informare quanti più lavoratori non
vedenti è possibile, in modo che gli stessi
prendano coscienza di ciò che gli attende quando apriranno la porta della
pensione, anche perchè si è ancora in
tempo per cercare di organizzarsi e non far passare inosservata questa
problematica che ha sonnecchiato per 19 anni.
Anche perchè ritengo che si possa
portare a soluzione ed evitare delle ulteriori perdite sulla pensione.
Ti auguro buona lettura e tante riflessioni insieme a tutti coloro che la
leggeranno, con l'auspicio che comprendendone l'importanza si adoperino per
cercare di fare informazione e stimolino dibatti associativi che ci possano
far ritrovare uniti nel chiedere ad una sola voce che i contributi
figurativi non si devono toccare.
Per una maggiore chiarezza, ho preferito riporrtare
lo stralcio della
disposizione che riconosce ai militari il beneficio dei contributi
figurativi successivamente
all'entrata in vigore
della L. 335/95, con il quale gli hanno trasformato il calcolo delle
pensioni da retributivo
a contributivo, poichè sono identici ai nostri contributi figurativi.
Per cui se è stato possibile per loro poter godere dei benefici dei
contributi figurativi fin dal 1997, come evincibile dall' Art. 3, comma 7,
del decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha previsto un
criterio per incrementare il montante
individuale contributivo per il personale militare.
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23,
della legge 8
agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1,
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia
di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale
militare,
delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato
del pubblico impiego. (GU n.139 del
17-6-1997 )
Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le
disposizioni di cui al Titolo I
entrano in vigore dal 1 gennaio 1998.
Art. 3.
A u s i l i a r i a
comma 6 omissis.
comma 7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione
dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti
di eta' previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei
requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione e'
liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335, il montante
individuale dei contributi e' determinato con
l'incremento di un importo pari a 5 volte la base
imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il
personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
comma 8 omissis.
Per quanto concerne l'analogia di cui
ti parlavo, tra i contributi
figurativi nostri e quelli militari, ne ho
trovato traccia nella sentenza di Cassazione
11717/92, in cui si
richiamavano le diverse leggi a sostegno di quanto
si affermava " Il beneficio di 4 mesi di
contribuzione figurativa (per ogni
anno di servizio effettivamente svolto
presso pubbliche amministrazioni o aziende
private) previsto, in favore dei
centralinisti telefonici non vedenti,
dall'art. 9 comma 2 della l. 29 marzo 1985 n.
113, che definisce detta
contribuzione "utile ai soli fini del
diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva",
è computabile anche ai
fini del conseguimento del diritto
alla pensione di anzianità, invece che solo ai fini della
misura della
medesima, tenuto conto che a tale pensione
si ha diritto, ai sensi dell'art. 22 della l. 30 aprile 1969
n. 153, nella
concorrenza del duplice requisito
dell'anzianità di iscrizione e di quella contributiva, mentre non
rileva in
contrario l'espressione "ai soli fini"
adoperata dalla norma del predetto art. 9, atteso, in particolare,
che essa
è volta a sancire l'irrilevanza della
contribuzione figurativa per istituti diversi dalla pensione.
".
Da
quanto leggo da normattiva, sembra che l'articolo 22 lett. B della L.
153/69 non è stato abrogato, e dispone "
b)
possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva
in costanza di lavoro, volontaria e figurativa
accreditata a favore degli ex
combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al
quarto
comma del
successivo articolo 49;".
Mentre dall'articolo 49 richiamato, possiamo evincere che come noi per i
militari, i
contributi figurativi sono su
richiesta e sono validi sia per l'anzianità che per il calcolo, come detto
chiaramente
nell'articolo che ti riporto
integralmente " Art. 49.
I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli
articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9
della legge 20 febbraio 1958, n. 55,
nonche' i periodi di servizio militare
ed
equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili
a
richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della
misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi
eccedano
la
durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei
servizi predetti, non possano
far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione anzidetta.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica nei
confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come
militare di carriera e nei
confronti di coloro in cui favore il periodo di
servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto
ai fini
di
altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Dall'entrata in
vigore della presente legge le norme dell'articolo
6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi
all'assicurazione
predetta.
Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e
della determinazione
della misura di essa i contributi accreditati ai sensi
della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni
e integrazioni.
Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
e' cosi' modificato:
"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi
accreditati ai sensi della legge 10
marzo 1955, n. 96 e successive
modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda
dell'interessato".".
Doverosamente, al fine di darti un'esaustiva informazione che ti permette di
valutare in
dettaglio quanto ho
esposto fin'ora, non da esperto ma da persona direttamente interessata alla
vicenda di che
trattasi, non mi esula da possibili errori, di cui sarei grato esserne
informato se se ne riscontrano.
Per una ulteriore chiarezza, riporto lo
stralcio della modifica inerente la legge 113/85, che suggerirei di leggere
attentamente insieme ai richiami delle circolari esplicative a corredo, ed
in particolare
l'articolo 9 comma 2,
nonchè la presentazione
da parte dell'onorevole firmatario, che ti prego di leggerre con particolare
attenzione.
Modifica all'articolo 9 comma 2 L. 113/85:" Infine, la proposta di
legge prevede una riformulazione dell'
articolo 9 della legge n. 113 del 1985
che assume un particolare rilievo. Infatti, in armonia con le riforme in
materia previdenziale, viene attualizzato
il beneficio di quattro mesi di contribuzione
figurativa per ogni anno di
servizio effettivamente svolto per quanto
concerne gli effetti in tema di calcolo del
trattamento pensionistico, sia
con il
sistema contributivo che con il sistema misto.
Tale misura, così come ? si sottolinea ? l'intero
provvedimento, non
comporta alcun aggravio di spesa, dal
momento che il testo vigente della
legge n. 113 del 1985,
all'articolo 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio
per far fronte al maggior onere derivante
dall'applicazione delle disposizioni
in essa contenute, con particolare riferimento alla copertura del periodo di
anzianità figurativa concesso ai
lavoratori non vedenti a carico del bilancio
dello Stato.
Ulteriore prova ne
è la circolare del Dipartimento della funzione
pubblica ? Presidente del Consiglio dei
ministri 18 settembre 1985
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985), che al punto 6.2
precisa le metodologie di rimborso
degli
oneri sostenuti da parte dello Stato in
applicazione del citato articolo 9, a valere sul capitolo di bilancio
appositamente definito. A conferma di una
totale copertura degli oneri derivanti
dalla legge, soccorre anche la
circolare del Ministero del tesoro 27 maggio
1992, n. 12/IP (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno
1992),
che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio
concesso ai lavoratori non vedenti
viene
recuperato dalle casse pensioni, amministrate
direttamente dalla direzione Generale degli istituti di
previdenza (decreto
del Ministro del tesoro 4 aprile 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 31 agosto
1991 e circolare del Ministro del tesoro n. 67 del 28
ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del
25 novembre 1991).
torna su torna su
proposta
1. Il
comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113,
è
sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori
della
comunicazione minorati della
vista di cui all'articolo 2 sono considerate
particolarmente usuranti. Agli stessi è
riconosciuto, su loro richiesta, per
ogni anno di servizio effettivamente
svolto presso pubbliche amministrazioni
o
aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa
utile ai fini del diritto alla pensione
e
dell'anzianità contributiva, nonché
alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la
misura
del trattamento pensionistico
finale.».
".
Per doverosa completezza, sempre da inesperto della materia, cerco di
riassumere ad oggi la nostra situazione previdenziale, che purtroppo non
posso fare a meno di commentare che stà
precipitando a nostro discapito.
Con l'entrata in vigore della L. 335/95, che ha introdotto il sistema
contributivo,
si è verificata la seguente situazione:
1° chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato compreso di contributi figurativi
18 anni, ha diritto al calcolo della pensione col sistema retributivo, fino
al 31 dicembre 2011, quando con la
Fornero si è trasformato tutto in
contributivo;
2 chi aveva meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, và con il sistema
misto, il
che significa che i contributi fino al 1995 sono calcolati col retributivo,
quelli successivi con il
contributivo;
3 per coloro che invece hanno contributi dal 1996 in poi, vanno solo col
calcolo contributivo;
Tutto ciò
sta a significare che i contributi figurativi maturati con il
retributivo sono utili anche ai fini del calcolo della
pensione, quelli
contributivi no, sono utili solo per l'anzianità.
Da quanto innanzi detto è possibile affermare con
assoluta certezza che i
contributi figurativi dal 1996 in poi per chi và con il calcolo misto o
contributivo non
avranno alcun effetto sull'incremento della pensione,
mentre lo stesso si verifica per coloro che vanno con il
calcolo retributivo
a partire dal 2012.
Ritenendo che quanto esposto sia importante per noi stessi e per la
categoria
tutta, saluto ognuno degli eventuali lettori, confidando in un loro cortese
riscontro divulgando e se gli farà piacere sia per chiarimenti che per
concordare iniziative da intraprendere, di scrivermi ad attitta@email.it.
Saluti da Giovambattista Fortini
(inviato in privato in data 20\02\2015 h. 18.05)
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