isee
Sentenze tar sul nuovo isee, e ora che succederà?
vari da varie fonti, dal 13\02\2015.

Sommario:

a)Il Tar Lazio boccia il nuovo Isee: "Indennita' ai disabili non vanno
contate"

b)ISEE: che succederà dopo quelle Sentenze

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a)Il Tar Lazio boccia il nuovo Isee: "Indennita' ai disabili non vanno
contate"

La Difesa del Popolo del 13-02-2015

Il Tar Lazio boccia il nuovo Isee: "Indennita' ai disabili non vanno
contate"

Accolto in parte il ricorso presentato da gruppi di genitori di persone
disabili: è illegittimo nella parte che prevede di inserire nel reddito
anche pensioni e indennità percepite in ragione della disabilità accertata.
Il governo dovrà cambiare la norma. I promotori: «Davide ha sconfitto
Golia».

Il nuovo Isee, entrato in vigore il 1° gennaio scorso, è illegittimo laddove
prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e
le pensioni percepite dal soggetto che vive in una situazione di accertata
disabilità.
Si conclude con una vittoria ? parziale ma significativa ? il ricorso al Tar
del Lazio presentato nell?aprile 2014 contro la presidenza del consiglio dei
ministri da un cartello di organizzazioni composto essenzialmente da
genitori di persone con disabilità intellettiva, riunite nell?Utim (Unione
per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e nell?associazione
?Promozione Sociale?.
La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale (sentenza 2458/2015)
ha infatti giudicato fondato uno dei nove punti che erano stati avanzati con
il ricorso e ha pertanto dichiarato in parte illegittimo il decreto con il
quale il governo aveva il 5 dicembre 2013 approvato e poi pubblicato il
nuovo regolamento dell?Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee), utilizzato per valutare la condizione di chi richiede prestazioni
sociali agevolate o l?accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica
utilità.

Invalidità e accompagnamento non sono ?reddito? ma ?compensazioni?.
Ad essere stata bocciata è la parte che prevede di conteggiare, fra le
altre, anche le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento
nella nozione di reddito disponibile: si tratta ? fra tutte le novità
introdotte dalla nuova disciplina ? di quella più criticata e osteggiata, e
sulla quale si erano concentrate le proteste. «Il piccolo Davide ha fatto un
occhio nero a Golia», esultano i promotori del ricorso. Con questo
pronunciamento il governo sarà ora chiamato a modificare il decreto in modo
che vengano rispettate le considerazioni espresse dal Tar.
Nel dettaglio, il collegio giudicante fa notare che con il nuovo Isee si è
commesso l?errore di considerare come ?reddito disponibile? anche quei
proventi «che l?ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione
di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro
famiglie».
«Non è dato comprendere ? scrive il Tar ? per quale ragione, nella nozione
di ?reddito?, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla
partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati
compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo
e/o risarcitorio a favore delle situazioni di ?disabilità?, quali le
indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone che versano in
stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico
invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex
ll. nn. 210/92 e 229/05. Tali somme, e tutte le altre che possono
identificarsi a tale titolo, non possono costituire ?reddito? in senso lato
né possono essere comprensive della nozione di ?reddito disponibile? di cui
all?art. 5 d.l. 201/2011, che proprio ai fini di revisione dell?Isee e della
tutela della ?disabilità?, è stato adottato».

Non basta introdurre deduzioni e detrazioni.
Il Tar rispedisce al mittente anche la controdeduzione, avanzata dall?Avvocatura
dello stato in rappresentanza di Palazzo Chigi, secondo cui la presenza di
quelle voci di reddito sarebbe «in qualche modo temperata o bilanciata dall?introduzione
nello stesso decreto di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l?indicatore
in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova
disciplina»: tale tesi non è accolta intanto perché «non è dimostrato che le
compensazioni siano idonee a mitigare l?ampliamento della base di reddito» e
poi perché essa «non tiene conto dell?effettiva volontà del legislatore,
costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza
fittizia di reddito e non ad introdurre specifiche detrazioni e franchige su
un concetto di ?reddito? (impropriamente) allargato».

Serve più precisione nel far emergere le ?ricchezze? nascoste al fisco.
Il riferimento è qui è al fatto che la necessità per cui c'è stata una
modifica dell?Isee, così come il legislatore l?aveva indicata, era quella di
superare quelle situazioni «ove si rappresentavano privi di reddito soggetti
in realtà dotati di risorse, anche cospicue, ma non sottoponibili a
dichiarazione Irpef». Secondo il Tar dovevano essere considerati, ad
esempio, «i redditi prodotti e tassati all?estero, le pensioni estere non
tassate in Italia, i lavoratori di stato esteri (Città del Vaticano), i
lavoratori frontalieri con franchigia esente Irpef, il coniuge divorziato
che percepisce assegno di mantenimento di figli» e così via.
Insomma, l?obiettivo del nuovo Isee doveva essere quello di far emergere
situazioni di ?ricchezza? che rimanevano nascoste al precedente calcolo
Isee. Il governo però, nel predisporre il nuovo Isee, non ha differenziato
le varie tipologie di contributi, ma ha inserito nel nuovo calcolo tutti i
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, ivi
incluse dunque anche le indennità e le pensioni percepite sulla base di una
condizione di disabilità. Di questa disposizione il Tar sottolinea ora la
?genericità e l?ampiezza?, affermando che essa dovrà essere «rimodulata
valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento
assistenziale, previdenziale e indennitario».

Respinti gli altri ricorsi.
Sono stati invece ritenuti infondati gli altri otto punti del ricorso, che
lamentavano fra gli altri la vaghezza e indeterminatezza dell?intero
provvedimento, la sua approvazione fuori tempo massimo, la presenza di
criteri ?alternativi? su base regionale, il conteggio sull?intero nucleo
familiare anche in caso di ricovero del disabile in strutture residenziali
diurne o continuative, l?impossibilità di limitare al nucleo ai soli figli
conviventi, l?utilizzo del valore catastale Imu per valutare il patrimonio
immobiliare, la mancata previsione di una revisione e un aggiornamento delle
franchigie e delle detrazioni. In particolare su quest?ultimo punto il Tar
evidenzia che anche se la normativa non lo prevede espressamente, non c?è
nessuna esclusione a che ciò possa avvenire, «sia su impulso dell?amministrazione
che delle parti sociali interessate».
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b)ISEE: che succederà dopo quelle Sentenze
Superando.it del 16-02-2015

L?11 febbraio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del
Lazio ha accolto, pur parzialmente, tre ricorsi presentati contro il
Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 159/13 e cioè il Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell?Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), ciò che riguarda milioni di cittadini italiani, in quanto l?ISEE
stesso viene richiesto per l?accesso alle prestazioni sociali agevolate,
ovvero a tutti i servizi o gli aiuti economici rivolti a situazioni di
bisogno o necessità (ad esempio le prestazioni ai non autosufficienti, i
servizi per la prima infanzia, le agevolazioni economiche sulle tasse
universitarie, quelle per le rette di ricovero in strutture
assistenziali, le eventuali agevolazioni su tributi locali).
Le tre Sentenze (Sezione Prima del TAR del Lazio, n. 2454/15, n. 2458/15
e n. 2459/15) di fatto modificano parzialmente l?impianto di calcolo
dell?Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), cioè di una delle due
componenti dell?ISEE (l?altra è quella patrimoniale).

I contenuti
Sorvolando sulle violazioni non accolte, i tre dispositivi vanno letti
in modo combinato:
- escludono dal computo dell?Indicatore della Situazione Reddituale
«trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte
di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche»
(articolo 4, comma 2 lettera f); ciò significa, in pratica, tutte le
pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali,
indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita
indipendente ecc.;
- annullano il DPCM 159/13 nella parte in cui prevede un incremento
delle franchigie per i soli minorenni (articolo 4, lettera d, nn. 1, 2, 3).

Per comprendere meglio quanto detto al secondo punto, va ricordato che
il DPCM 159/13 prevede una franchigia forfettaria così differenziata:
1. persone con disabilità media: per ciascuna di esse, una franchigia
pari a 4.000 euro, incrementati a 5.500 se minorenni;
2. persone con disabilità grave: per ciascuna di esse, una franchigia
pari a 5.500 euro, incrementati a 7.500 se minorenni;
3. persone non autosufficienti: per ciascuna di esse, una franchigia
pari a 7.000 euro, incrementati a 9.500 se minorenni.
Fino a indicazioni contrarie, e data l?approssimazione del dispositivo
su tale punto, non si può che ritenere che le stesse franchigie previste
per i minori siano ora da applicare anche ai maggiorenni.
La Sentenza 2459/15 del TAR del Lazio, per altro, nelle motivazioni, ma
non nel dispositivo, censura la disposizione che prevede che
l?opportunità di ricorrere all?ISEE ridotto (personale o proprio e del
coniuge) sia riservata ai soli disabili maggiorenni e non invece anche
ai minorenni, creando così una disparità di trattamento e rimandando a
successivi interventi di rimodulazione. E tuttavia, il Tribunale
Amministrativo, annullando la disposizione della differenziazione sulle
franchigie, in realtà aumenta la disparità di trattamento fra minorenni
e maggiorenni, dal momento che solo ai secondi rimane ancora la
possibilità di redigere ? ai soli fini delle prestazioni di natura
sociosanitaria ? l?ISEE personale, per lo meno fino a un ulteriore
intervento eventuale normativo.
Nelle motivazioni (non nel dispositivo) il TAR annota infatti:
«L?Amministrazione dovrà quindi provvedere a rimodulare tale nozione
valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento
assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche
nell?esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni,
non sottoposto a tassazione IRPEF».

Nel merito non si può che concordare sul principio generale che le
provvidenze assistenziali non possano essere considerate alla stregua
dei redditi, anche per una serie di altri motivi che il TAR non elenca.
Ma le Sentenze hanno anche confermato, purtroppo, la liceità di
ricorrere al computo dei redditi dei familiari civilmente obbligati, nel
caso di anziani ai fini del ricovero in RSA (Residenze Sanitarie
Assistenziali), istituti, case di riposo.

Effetti pratici: il computo dell?ISEE
Ma quali saranno gli effetti pratici sul calcolo dell?ISEE delle persone
con disabilità e le loro famiglie?
A una lettura superficiale ? ignorando i complessi meccanismi che stanno
alla base dell?ISEE ? in molti hanno plaudito a queste Sentenze,
ritenendo che esse producano solo effetti positivi molto significativi e
per tutti gli interessati. In realtà, proprio a causa della complessità
dello strumento ISEE, l?esito dei ricorsi è smorzato e in alcuni casi
produce effetti inattesi.
Ciò è connesso, in particolare, al meccanismo di detrazione, riservata
ai non autosufficienti, «per la spesa sostenuta, inclusiva dei
contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all?assistenza
personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all?INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite
dell?ammontare dei trattamenti di cui al [l?art. 4, N.d.R.] comma 2,
lettera f».
Ebbene, il comma 2 lettera f è stato annullato dal TAR del Lazio. Il
DPCM 159/13 aveva previsto quella possibilità proprio per compensare il
computo delle provvidenze assistenziali nell?Indicatore della Situazione
Reddituale, e quindi nell?ISEE, per le persone con più grave disabilità
che debbano avvalersi di assistenti o badanti assumendoli regolarmente.
Questa detrazione ora non è più possibile e ciò produce effetti
distorsivi in alcuni non infrequenti casi, oltre a incentivare
ulteriormente il lavoro sommerso, ciò che per altro non costituisce il
tema di questo approfondimento. In questi casi l?ISEE risultante dopo le
tre Sentenze del TAR del Lazio è più svantaggioso che in precedenza.
Rimane invece cogente la possibilità di detrarre le spese sanitarie fino
a 5.000 euro, se effettivamente documentabili.
Al contempo è ampio il numero di persone che ? al contrario ? godono dei
vantaggi delle Sentenze citate.
Per altri casi, infine (ad esempio i minori titolari dell?indennità di
frequenza), gli effetti attuali delle Sentenze sono del tutto irrisori.

Riassumendo: fra gli ?svantaggiati? dalle Sentenze vi sono le persone
non autosufficienti che si avvalgono di operatori assistenziali o
badanti regolarmente retribuiti e sono in grado di dimostrare le spese
sostenute. Fra gli ?avvantaggiati? vi sono le persone non
autosufficienti che non sostengono spese di operatori o badanti (tipico
esempio quello dei caregiver familiari) o che se ne avvalgono senza
corrispondere in modo regolare una retribuzione.
A riprova di questi effetti rinviamo ad alcune simulazioni elaborate da
chi scrive, dopo la pubblicazione delle Sentenze, nel sito del Servizio
HandyLex.org.

Effetti pratici: ottenere le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)
Altro quesito fondamentale: quali sono gli effetti sulle procedure di
rilascio e di applicazione delle nuove Dichiarazioni Sostitutive Uniche
(ISEE)?
Le Sentenze del TAR Lazio sono immediatamente applicative, ma
difficilmente saranno operative, per lo meno nell?immediato. Certamente
le DSU (ISEE) rilasciate dal 12 febbraio scorso, senza rispettare le tre
Sentenze, sono formalmente illecite. Al contempo (per il combinato
disposto degli articoli 10, comma 1 e comma 2 e 14 comma 2 del DPCM
159/13), le Dichiarazioni DSU (ISEE) rilasciate con i ?vecchi? criteri
del precedente Decreto Legislativo 109/98 non sono più valide per
l?accesso alle nuove prestazioni né più rilasciabili dai CAF (Centri di
Assistenza Fiscale).
Ricordiamo che il rilascio delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche è
incardinato nel sistema informatico dell?INPS cui hanno accesso i
singoli cittadini con il proprio PIN oppure i CAF autorizzati. Se
l?INPS, dunque, non modificherà il sistema informatico, le DSU
rilasciate continueranno a essere irregolari (e, in taluni casi,
svantaggiose per il cittadino). Tuttavia, il sistema informatico è
basato sulle indicazioni del Ministero del Lavoro e di quello
dell?Economia (Decreto Ministeriale del 7 novembre 2014 che ha approvato
i modelli) e fintantoché non avrà indicazioni operative formali, l?INPS
non modifica il proprio software e le relative istruzioni.
Se dovesse pertanto crearsi un ?vuoto amministrativo?, molti cittadini
potrebbero restare privi di DSU oppure ottenerla con forte ritardo
rispetto alle esigenze di accesso a servizi e prestazioni agevolate.
Questo verosimilmente non avverrà: di fatto il Ministero potrebbe non
applicare subito le sentenze, potendone cioè sospenderne l?applicazione,
in attesa di un proprio ricorso presso il Consiglio di Stato, pur
sapendo che alcuni cittadini potranno legittimamente presentare ricorso
(con probabile soccombenza del Ministero stesso).

Per quanto poi riguarda chi oggi si presentasse a un CAF per la
compilazione della DSU, chiedendo l?applicazione delle Sentenze del TAR
Lazio, egli non otterrebbe nulla. Il CAF, infatti, usa il sistema
informatico dell?INPS e il sistema richiede l?inserimento dei dati
identificativi dei componenti del nucleo familiare, oltre a quelli che
permettono di comprendere se la persona sia con una disabilità media,
grave o non autosufficiente (per applicare le franchigie). Pertanto il
CAF non ha né facoltà né possibilità tecnica di modificare i criteri. È
l?INPS, infatti, che estrae successivamente i dati ?economici? delle
prestazioni e ricava ISR e ISEE, familiare o ridotto a seconda delle
prestazioni.
È a quel punto ? al momento del rilascio dell?ISEE con i criteri
antecedenti alle Sentenze del TAR ? che il cittadino può, se lo ritiene
opportuno, presentare ricorso con i tempi e i costi del caso. Il rischio
maggiore, in questi casi, è che il cittadino privo di DSU (ISEE) rimanga
escluso dall?accesso a prestazioni o servizi.
Di certo, la situazione generale, così come si prospetta in questo
momento, è foriera di ulteriori numerosi contenziosi.

La stessa considerazione, infine, vale per chi ha già ottenuto l?ISEE
con i criteri fissati dal DPCM 159/13. Egli dovrebbe presentare ricorso
per ottenere il ricalcolo dell?ISEE (meglio verificare prima se è più
conveniente) con i tempi che ne conseguono. Anche l?Ente erogatore,
tuttavia, potrebbe supporre che le DSU (ISEE) di alcuni cittadini siano
?troppo? vantaggiose e vadano ricalcolata in base alle Sentenze del TAR
del Lazio, chiedendo, in caso di esito positivo, la compensazione di
quanto ?indebitamente? corrisposto. E anche in questi casi potrebbero
aprirsi numerosi contenziosi.

Che fa il Ministero?
Cosa succede se il Ministero del Lavoro impugna le Sentenze del TAR del
Lazio? Questa azione, innanzitutto, spetta alla Presidenza del Consiglio
e non al Ministero del lavoro e le Sentenze stesso andrebbero impugnate
davanti al Consiglio di Stato (che per altro, a suo tempo, aveva dato
l?avallo allo schema di DPCM 159/13); questo, però, non sospende gli
effetti delle Sentenze che continuano ad essere cogenti fino a eventuale
Sentenza contraria.
Comunque vada, si porrebbe il problema di sanare successivamente le
posizioni di chi ha chiesto e ottenuto le DSU nel periodo intercorrente
fra le Sentenze del TAR del Lazio e quella eventuale di segno contrario
del Consiglio di Stato. Quindi un?altra notevole confusione procedurale.
La scelta di impugnare la Sentenza è tecnico-politica. Verosimilmente,
dato il tema, più politica che tecnica. Di fatto, però, il Ministero del
Lavoro ? in ispecie se attiva immediatamente il ricorso presso il
Consiglio di Stato ? non è tenuto (a suo rischio e pericolo) ad
applicare subito le Sentenze e di fatto sarà ciò che probabilmente
accadrà. Questo da un lato può ingenerare un significativo contenzioso
con i cittadini, ma dall?altro lato garantisce al sistema di rilascio
delle DSU di proseguire, pur con i criteri precedenti alle Sentenze.

Come si comporteranno i Comuni e le Regioni?
Come noto, gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate (ad
esempio i Comuni, le Università ecc.) fissano, con propria
deliberazione, i criteri di accesso e quindi i destinatari delle
prestazioni e le eventuali soglie ISEE per accedervi o al di sopra delle
quali viene richiesta la partecipazione alla spesa.
Il DPCM 159/13 impone che trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione
dei nuovi modelli, le DSU ? che sono sempre, lo ricordiamo, le
Dichiarazioni Sostitutive Uniche ? possano essere rilasciate solo con i
nuovi criteri. Conseguentemente, anche le prestazioni sociali agevolate
richieste successivamente a quella data sono erogate sulla base
dell?ISEE rivisto ai sensi del DPCM 159/13.
Entro la stessa data, pertanto, gli Enti che disciplinano l?erogazione
delle prestazioni sociali agevolate devono emanare gli atti anche
normativi, necessari all?erogazione delle nuove prestazioni in
conformità con le disposizioni del nuovo Decreto. Ciò significa che
devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali
agevolate di loro competenza e che di fatto il limite temporale è già
stato superato, essendo stati i moduli approvati il 7 novembre 2014, con
il Decreto Ministeriale più sopra citato.
Alcuni Comuni hanno provveduto ad approvare le deliberazioni, basandosi
sull?impianto del precedente ISEE e quindi ipotizzando un certo apporto
finanziario dalla partecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
Aspetteranno ora le azioni del Ministero (Governo)? Rivedranno le loro
Deliberazioni? È possibile che lo facciano e che restringano il campo di
intervento, la quantità dei servizi, o l?ammontare delle prestazioni.
Non esistendo una normativa che fissi in modo chiaro Livelli Essenziali
di Assistenza in àmbito sociale e in larga misura sociosanitario, le
Amministrazioni potrebbero infatti cogliere l?occasione per diminuire
sia la quantità che la qualità dei servizi. Ma è anche possibile che ?
per la situazione di generale disorientamento e vuoto legislativo ? si
colga l?occasione anche per distinguere capziosamente i servizi per
tipologia ? prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate,
prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ? facendo rientrare
forzosamente nell?una o nell?altra categoria ciò che è più utile ai fini
del contenimento della spesa e delle partecipazione alla spesa.
Per farci intendere meglio, ricordiamo che solo per le «prestazioni
agevolate di natura sociosanitaria» è previsto l?ISEE ridotto (quello
della persona e non della famiglia). Per le altre prestazioni è
contemplato l?ISEE familiare.
Tutto questo per lasciare intuire che le modalità per compensare un ISEE
più vantaggioso per i cittadini (nemmeno tutti) allignano nella
?fantasia? e nella ?finanza creativa? di molti Amministratori, vieppiù
se in difficoltà con il bilancio. Un rischio, va detto in conclusione,
che ha poco a che vedere con le Sentenze: è una prospettiva che comunque
va monitorata e affrontata.
di Carlo Giacobini
Direttore editoriale di «Superando.it».
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