cure
Come ottenere le cure in un altro Paese europeo
Corriere della Sera - 13 aprile 2014, domenica
Corriere della Sera - 13 aprile 2014, domenica
Se durante un soggiorno temporaneo in uno dei Paesi dell'Ue, dello Spazio economico europeo o in
Svizzera, avete bisogno di cure urgenti, nulla cambia
con l'entrata in vigore della Direttiva sull'assistenza transfrontaliera: presentando la TEAM,
Tessera Europea di Assicurazione Malattia, si ha diritto
a ricevere le cure (presso strutture e professionisti pubblici o privati convenzionati) alle stesse
condizioni dei cittadini dello Stato ospite. L'assistenza
è in forma diretta, perciò non si deve pagare, salvo l'eventuale partecipazione alla spesa (come il
ticket dovuto in Italia).
Maria Giovanna Faiella.
Fare una visita in un ospedale europeo specializzato nel trattamento di una particolare malattia,
usufruire di una terapia non ancora disponibile in Italia,
accedere alla cura nei tempi giusti se nel nostro Paese c'è da aspettare troppo. Il diritto dei
cittadini dell'Unione europea a ricevere ovunque le stesse
prestazioni erogate dal proprio Servizio sanitario è sancito dalla Direttiva comunitaria
sull'assistenza transfrontaliera che, anche se con qualche ritardo,
è stata recepita dal Decreto legislativo n. 38, entrato in vigore il 5 aprile. D'ora in poi potremo
scegliere di curarci in un altro Stato Ue ricevendo
lo stesso trattamento riservato ai residenti di quel Paese. Ma vediamo come sarà possibile, in base
alle nuove norme, esercitare concretamente il diritto
a cure programmate oltre frontiera. 1 Che cosa bisogna fare sempre prima di recarsi all'estero per
ricevere assistenza?
Prima di partire è sempre bene informarsi sulle procedure da seguire, su eventuali costi da
sostenere e/o anticipare, ma anche sui livelli di qualità e
sicurezza di strutture sanitarie e professionisti esteri, sui tempi di attesa delle prestazioni, su
tariffe e onorari richiesti.
A questo scopo ci si può rivolgere alla propria Asl o al Punto di contatto nazionale, che è stato
istituito presso il Ministero della Salute, come pure
a quello del Paese in cui ci si vuole recare per sottoporsi alle cure.
2 Le prestazioni erogate da una struttura di qualunque altro Paese europeo sono pagate direttamente
dal nostro Servizio sanitario nazionale?
No, le nuove norme prevedono l'assistenza indiretta . Come precisa, infatti, la Direzione generale
della programmazione sanitaria del Ministero della Salute:
"Il paziente dovrà anticipare i costi della prestazione sanitaria di cui intende usufruire in un
altro Paese dell'Unione europea e solo successivamente
potrà ottenere il rimborso da parte della propria Asl di residenza".
3 E' possibile usufruire all'estero di qualsiasi prestazione?
Sono rimborsate soltanto le prestazioni che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (i
cosiddetti LEA), in base alle tariffe regionali vigenti.
Nessun rimborso, invece, è previsto per spese di viaggio e alloggio, per gli accompagnatori di
persone con disabilità (tranne diverse disposizioni adottate
dalle Regioni si veda il box al centro ), per le cure "a lungo termine", per il trapianto di
organi, per i programmi pubblici di vaccinazione contro le
malattie contagiose.
4 Per alcune prestazioni è necessario farsi rilasciare un'autorizzazione preventiva?
Nelle more del decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge dal Ministero della Salute d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, attualmente le norme prevedono che il rimborso dei costi
dell'assistenza transfrontaliera sia sottoposto ad autorizzazione
preventiva dell'Asl nei seguenti questi casi: se è previsto il ricovero del paziente per almeno una
notte; se è richiesto l'uso di un'infrastruttura sanitaria
o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; se le cure richieste comportano un
rischio particolare per il paziente o la popolazione;
se esistono "gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza
dell'assistenza".
5 In questi particolari casi qual è, allora, la procedura da seguire?
Va presentata la richiesta all'Asl, che l'approva o la respinge entro 30 giorni, ridotti a 15 in
casi urgenti. Ma prima occorre chiedere se la prestazione
che si vuole effettuare in un altro Stato Ue necessita di autorizzazione preventiva o meno.
Un passaggio, quest'ultimo, che poteva essere evitato, secondo Sabrina Nardi, vicecooordinatrice
del Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzattiva.
"Bastava - sottolinea Nardi - che l'informazione fosse fornita dal Punto di contatto nazionale;
così, invece, si allunga l'iter burocratico, visto che
l'Asl ha dieci giorni di tempo per rispondere. E i tempi di attesa per i pazienti si allungano
ulteriormente".
6 Se una prestazione non è disponibile tempestivamente in Italia, è possibile ottenerla in un altro
Paese dell'Ue?
Sì, ma è bene accertarsi presso l'Asl se è necessaria l'autorizzazione preventiva per aver diritto
al rimborso.
"Se l'Asl la nega, - precisa Sabrina Nardi - ha l'obbligo di individuare e comunicare al cittadino
quale struttura è in grado di erogare sul territorio
nazionale la prestazione richiesta nei tempi giusti dal punto di vista clinico. Per il nostro
Servizio sanitario è uno stimolo a ridurre i lunghi tempi
di attesa cui spesso sono costretti i cittadini bisognosi di cure".
7 Chi non è in grado di anticipare i costi della prestazione che vuole ottenere in un altro Paese
dell'Unione europea ha un'alternativa?
"Il Regolamento comunitario del 2004 rimane in vigore tutt'ora: prevede l'assistenza diretta , cioè
sono pagate dal Servizio sanitario nazionale le prestazioni
effettuate in un Paese dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo oppure in Svizzera -
chiarisce il Tribunale dei diritti del malato - . Il cittadino
paga soltanto l'importo del ticket sanitario qualora sia previsto; inoltre, sono coperte anche le
spese di viaggio e di alloggio, anche per chi accompagna
persone con disabilità".
Però, se si vuole utilizzare questa procedura va sempre richiesta l'autorizzazione preventiva - con
il cosiddetto modello E112 - alla propria Asl. La Asl
, di norma, la rilascia se le cure rientrano tra le prestazioni erogabili dal nostro Servizio
sanitario nazionale, ma non possono essere garantite al paziente
in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di
salute e della probabile evoluzione della malattia.
8 Le prescrizioni di farmaci sono valide in tutti i Paesi dell'Ue?
Le ricette mediche emesse in Italia devono essere riconosciute negli altri Stati dell'Unione, e
viceversa. Un vantaggio, questo, soprattutto per chi soffre
di malattie croniche o rare, che non dovrà più temere di rimanere senza i medicinali necessari se
si reca oltre frontiera.
E un farmaco prescritto all'estero sarà dispensato in Italia se ne è autorizzato il commercio.
9 Occorre pagare per avere un farmaco o un dispositivo medico in un altro Stato Ue?
Sì, bisogna anticipare il costo di tasca propria e poi, al rientro in Italia, chiedere il rimborso
alla propria Asl. Di norma dovrebbero essere rimborsati
solo i farmaci che rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma è
consigliabile informarsi presso l'Asl.
10 In caso di ulteriori dubbi a chi ci si può rivolgere per avere tutti i chiarimenti necessari?
Come è previsto dalla Direttiva europea, in Italia è stato istituito il Punto di contatto nazionale
presso il Ministero della Salute. Il cittadino può
contattarlo tramite forum su www.salute.gov.it/cureUE, nell'area dedicata alle "Cure nell'Unione
europea". In quest'area si trovano anche informazioni
dettagliate, sia in italiano sia inglese, su come si può accedere all'assistenza sanitaria
transfrontaliera.
Maria Giovanna Faiella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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