pensione
La casa di abitazione rileva per il diritto alla pensione d'invalidità.
Italia Oggi - 11 ottobre 2013, venerdì
Invalidità, conta anche la casa
La casa di abitazione rileva per il diritto alla pensione d'invalidità.
Del suo reddito in altre parole si deve tener conto ai fini della verifica
del
requisito reddituale, pari a 16.127 euro nel 2013. La novità è efficace
dal 23 agosto non solo per i nuovi assegni pensionistici, ma anche per
quelli ancora
in via di definizione o in contenzioso.
A stabilirlo è l'art. 10 della legge n. 99/2013 che ha convertito il cd
decreto lavoro (dl n. 76/2013), la stessa disposizione che corregge il
criterio
cumulativo (invalido più coniuge) che l'Inps ha introdotto e poi sospeso
quest'anno, sempre per la verifica del requisito reddituale della pensione
d'invalidità.
Invalidi civili.
La novità interessa gli invalidi civili (cittadini affetti da minorazioni
con una riduzione permanente della capacità di lavoro, a eccezione di
invalidi
di guerra, invalidi del lavoro e per servizio, ciechi e sordomuti) e, in
particolare, la pensione d'inabilità cui hanno diritto in presenza
d'invalidità
totale (del 100%) e, come accennato, di un reddito non superiore a
16.127,30 euro nel 2013 (rivalutato ogni anno). Solo il reddito personale.
L'anno scorso l'Inps (circolare n. 149/2012), nel diffondere i dati sulle
pensioni per il 2013, aveva recepito l'orientamento della Cassazione in
base
al quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito
reddituale, si dovessero considerare non solo i redditi dell'invalido, ma
pure quelli
del coniuge.
La novità suscitò polemiche, terminate solo con la marcia indietro
dell'Inps in attesa, però, di una necessaria modifica normativa.
Modifica che è arrivata con la legge n. 99/2013, come spiega l'Inps nel
recente messaggio n. 15968/2013, che all'art. 10 fissa il nuovo principio
"secondo
il quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito
reddituale per l'erogazione della pensione di inabilità civile (art. 12
legge n. 118/1971),
assume rilievo solamente il reddito personale dell'invalido". Rileva la
casa di abitazione.
Tuttavia, nel fissare il nuovo principio, la legge n. 99/2013 stabilisce
pure che "il limite di reddito per il diritto alla pensione d'inabilità è
calcolato
con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef...". Un'ulteriore
disposizione che ha l'effetto di superare la vecchia norma sui criteri di
individuazione
dei redditi rilevanti per la verifica del requisito reddituale, di cui
all'art. 26 della legge n. 153/1969. La vecchia norma stabiliva, in
particolare,
che deve tenersi conto di tutti i redditi assoggettabili a Irpef, con
esclusione di assegni familiari e casa di abitazione.
Un'esclusione, l'ultima, ribadita più volte anche dalla Cassazione nei
confronti dell'Inps (si veda tra le altre la sentenza n. 5479/2012), il
quale invece
pretende da sempre di doversi considerare nel reddito anche quello della
casa di abitazione.
Ad accontentare l'Inps ci ha dunque pensato adesso la legge n. 99/2013,
con il nuovo principio che ha efficacia dal 23 agosto e anche per le
domande di
pensione d'inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto
accertamento definitivo nonché ai procedimenti giurisprudenziali non
conclusi con sentenza
definitiva al 23 agosto, limitatamente al riconoscimento del diritto a
pensione a decorrere dalla stessa data (23 agosto) senza pagamento di
arretrati
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