agevola
Agevolazioni fiscali per non vedenti - Documentazione.
 - ParereAgenzia delle Entrate 24.7.2013

Circolare uici 207\2013.

Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet:
www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Agevolazioni fiscali per non vedenti - Documentazione - Parere
Agenzia delle Entrate 24.7.2013

E' con soddisfazione che siamo a rendere noto il parere 24 luglio 2013 della
Agenzia delle Entrate, in risposta ad una nostra istanza presentata il del 9
febbraio 2012 prot. UICI PARTENZA n. 2149 (all.ti 1 e 2).

L'Agenzia delle Entrate ritiene corretta la soluzione proposta dall'Unione,
in base alla quale i soggetti non vedenti hanno diritto a godere di un
trattamento fiscale di favore per l'acquisto di beni agevolati (ad es.
sussidi tecnici ed informatici, ausili assistivi, auto, etc), presentando ai
rivenditori la certificazione medica della Commissione ASL di prima istanza
dalla quale risulti espressamente che il richiedente sia riconosciuto cieco
totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente ai sensi degli
artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001.

Sull'argomento, che ci sta a particolarmente a cuore, in piu' occasioni
l'Unione ha chiesto all'Agenzia delle Entrate una posizione ufficiale
(vedasi anche intervento contro ELDO S.p.A. prot. UICI PARTENZA n. 3507 del
7 marzo 2012), perche' troppo spesso si sono venuti a creare equivoci,
dovuti alla poca conoscenza della specifica normativa da parte dei
rivenditori, sulla necessita' di presentare una documentazione che faccia
riferimento, oltre alla minorazione visiva, anche all'art. 3 della legge n.
104/92, a cui la "Guida alle agevolazioni fiscali per disabili" fa
sporadicamente riferimento per altre ragioni.

Cio' ha creato numerosi disagi ai minorati della vista che, talvolta, non
riuscendo a spiegare o chiarire il portato delle norme vigenti, hanno dovuto
produrre piu' certificazioni per la medesima finalita', ovvero si sono visti
perfino negare il godimento di diritti soggettivi riconosciuti
dall'ordinamento giuridico.

Con circolare del 30 luglio 2001, n. 72 (all. 3), l'Agenzia delle Entrate
aveva chiarito i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti non vedenti
titolari del diritto alle agevolazioni fiscali IVA e IRPERF, con particolare
riguardo agli "ipovedenti", per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici,
e per l'acquisto di autoveicoli.

L'Agenzia, in quell'occasione, si e' limitata pero' a indicare quali fossero
le categorie di portatori di handicap visivo alle quali competessero tali
benefici:

ciechi totali

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli
occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto
della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.

ciechi parziali

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per
cento.

ipovedenti gravi

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per
cento.

Per l'individuazione della documentazione di rito da esibire, nulla era
stato detto al riguardo, rinviando a circolari precedentemente emanate dalla
stessa Agenzia (n. 74 e n. 207 del 2000, n. 46 dell'11 maggio 2001 e n. 21
del 23 aprile 2010), dove, pero', si parlava unicamente di acquirenti con
handicap psichico e fisico impossibilitati a deambulare in modo autonomo o
senza l'aiuto di un accompagnatore (ingenerando confusione tra gli invalidi
civili in senso stretto e, dall'altra parte, minorati della vista e sordi).

Per risolvere eventuali difficolta' in sede di acquisto di un sussidio o un
auto da parte di un soggetto non vedente a cui viene richiesta anche la
certificazione attestante lo stato di handicap ai sensi della legge
104/1992, noi dell'Unione abbiamo sempre fatto valere, non senza una certa
difficolta', il dettato della Guida alle agevolazioni fiscali per disabili,
laddove a pagina 11 si legge che per il non vedente e il sordo, occorre un
certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesti la
sua condizione.

Recentemente si e' anche verificata la circostanza secondo la quale la
Agenzia delle Entrate, per conto di una sua Direzione provinciale, abbia
preteso, da un nostro socio, il recupero a cassazione delle deduzioni e/o
delle detrazioni relative a: -spese sostenute per i veicoli per portatori di
handicap carenti di certificazione rilasciata dalla Commissione medica
istituita ai sensi della legge 104 del 1992 (prot. UICI ENTRATA n. 13384
del 5 agosto 2013).

Tutto cio' considerato, tenuto conto dell'orientamento espresso nel parere
in allegato, ci attestiamo fermamente su quanto chiarito: si ritiene valida
la certificazione della competente commissione ASL dalla quale risulti lo
status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente,
ai sensi della legge n. 138/2001, sia per l'applicazione dell'aliquota IVA
del 4 per cento, sia per fruire della detrazione del 19 per cento delle
spese.

Naturalmente, restano impregiudicate le ulteriori norme che richiedano una
diversa ulteriore documentazione, quale, ad es., il certificato attestante
il nesso funzionale tra la menomazione e il sussidio da acquistare.

Anche sotto questo aspetto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precise
delucidazioni.

Per evitare abusi, infatti, oltre al certificato medico-legale di
riconoscimento dello stato invalidante, i richiedenti disabili devono
produrre al venditore una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata
dal medico specialista della ASL di appartenenza [e non dal medico generico,
risolvendo cosi' la contraddizione sulla Guida fiscale dove a pag. 20 si fa
riferimento al medico curante e, di contro, a pag. 23 al medico specialista]
dalla quale deve risultare il collegamento funzionale tra il sussidio
tecnico ed informatico e l'invalidita' funzionale permanente derivante da
menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (all. 1).

Detta certificazione e' valida anche per fruire della detrazione IRPEF del
19 per cento delle spese riguardanti i cani guida, considerati tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti, nel rispetto delle condizioni
ivi previste.

In tal modo, tramite la produzione di una unica documentazione pubblica, di
cui tutti i minorati della vista sono in possesso, si ovvia a ogni possibile
equivoco interpretativo e si facilita non poco l'accesso dei ciechi e degli
ipovedenti ai benefici ad essi riservati.

Forti del parere d'autorita' dell'Agenzia delle Entrate, se ne deduce cosi'
che, qualora un negoziante richiedesse perentoriamente ad un non vedente la
certificazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge n.
104/1992, l'interessato cieco totale, parziale e ipovedente grave potra'
esibire la documentazione qui trasmessa, per noi dell'Unione piu' che
sufficiente a chiarire eventuali equivoci in sede di acquisto di sussidio o
di un auto.

Se, invece, il diniego appare incrollabile, consigliamo allora di richiedere
a tale rivenditore con poca conoscenza della normativa il rilascio di una
dichiarazione scritta, che confermi, sotto la propria responsabilita', il
rifiuto alla vendita agevolata di fronte alla produzione, da parte
dell'acquirente non vedente, della certificazione della Commissione ASL di
prima istanza, unitamente alla specifica prescrizione autorizzativa da parte
del medico oculista.

Il passo successivo sara', poi, quello di rivolgersi direttamente alle
autorita' giudiziarie preposte, per presentare, dichiarazione scritta alla
mano, un formale esposto contro il rivenditore inottemperante alle leggi.

Data l'importanza del contenuto, si pregano le strutture in indirizzo di
dare alla presente circolare la massima diffusione.

Con l'occasione, vogliamo richiamare alla mente la normativa speciale
prevista dal nostro ordinamento per l'acquisto agevolato di beni ed auto al
servizio di non vedenti:

Settore auto

DPR 26 ottobre 1972, n. 633, punto 31) Tabella A, cosi' come modificato
dall'art. 50 della legge 342 del 21 novembre 2000 (l'aliquota IVA agevolata
si applica alle cessioni di veicoli a soggetti non vedenti e a soggetti
sordi, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico)

Sussidi tecnici ed informatici

decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 2

decreto ministeriale del 14 marzo 1998, art. 2, commi 1 e 2. Al riguardo, si
ritiene che gia' il decreto di attuazione nel richiedere il "certificato
attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dalla unita'
sanitaria locale" non abbia inteso riferirsi esclusivamente al certificato
rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap legge n.
104/92, ma consenta la produzione di certificati rilasciati anche da altre
commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidita' [ad
es., la commissione di cecita' civile], dai quali risulti chiaramente
l'invalidita' funzionale permanente derivante da menomazioni di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Per quanto riguarda l'IRPEF, art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (gia' art.
13-bis del TUIR), come modificato dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto
legge n. 669 del 1996 che ha introdotto anche l'aliquota IVA agevolata.

Cani guida

art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, come modificato dall'art. 6, comma 1,
lett. e), della legge n. 488 del 1999

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele
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