mansione
Centralinisti!Mansione spettante anche nei giorni dei permessi.
Giuseppe Fornaro su uici Napoli, 19\07\2013.

CIRCOLARE N.

Questa circolare è presente in forma digitale sul Sito Internet: www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Indennità di mansione per centralinisti non vedenti – Legge n. 104/1992, art.

33, comma 6 – Parere Ragioneria Generale dello Stato

Si fa seguito alla circolare UICI n. 216 del 30.7.2012 per informare, con grande piacere, che la 
Ragioneria Generale dello Stato si è espressa positivamente in merito al diritto, in capo ad un 
centralinista telefonico non vedente, di percepire l’indennità di mansione durante il godimento dei 
permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

     Il caso era nato dal mancato riconoscimento ad un nostro socio, in servizio presso una 
amministrazione comunale, dell’indennità di mansione di cui all’art. 9 della legge n. 113/1985, nei 
giorni di godimento dei permessi assistenziali per se stesso.

     Come associazione storica di categoria, siamo intervenuti reiteratamente di fronte alle ferme 
resistenze del datore di lavoro, denunciandone il comportamento illegittimo, che contrastava con la 
ratio normativa a disciplina di tale indennità e del diritto alla sua percezione (l’indennità di 
mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio svolto in quanto si tratta di un 
emolumento correlato alla menomazione e connesso … alla maggiore gravosità della prestazione che 
consegue all’esistenza della cecità).

La posizione da noi sempre sostenuta è quella secondo cui i permessi presi dai lavoratori disabili 
gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni 
indennità o emolumento nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in 
attività (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l’assistenza 
ad un familiare disabile grave, come previsto dall’art. 71 del decreto legge 112/2008, convertito, 
con modificazioni, nella legge 133/2008).

            Dalla parte nostra, abbiamo così ottenuto i seguenti pareri d’autorità:

·        Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio 
studi e consulenza trattamento del personale, nota 18.07.2012, Prot. n. 29458 (circolare n. 
216/2012 - all. 1). È stata confermata la specialità della norma a disciplina dell’indennità di 
mansione, contenente un regime valevole per il settore pubblico e per quello privato. Interrogato 
sulla questione, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è limitato, però, ad esporre 
considerazioni generali, ribadendo il diritto alla percezione di tale emolumento da parte del 
personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista; né 
d’altra parte, si legge ancora, tale norma può essere modificata in sede di contrattazione 
collettiva di comparto.

·        Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato 
Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei Costi del Lavoro pubblico, UFFICO VII, 
nota 10.7.2013, n. MEF- RGS-Prot. 59207 (all. 2). Facendo riferimento al caso di specie, la 
Ragioneria dello Stato ha accolto le nostre argomentazioni, ribadendo chiaramente che nella 
retribuzione dovuta al personale centralinista non vedente in caso di assenze retribuite, quali 
quelle di cui all’art. 33, comma 6, della L. n. 104 1992, non può non essere ricompressa anche 
l’indennità di mansione, quale parte integrante della stessa. Conseguentemente, essendoci 
riconoscimento della retribuzione durante i periodi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, 
comma 6, della citata legge n. 104, il dipendente portatore di handicap nei giorni di godimento 
degli stessi è da ritenersi a tutti gli effetti in servizio, ancorché assente dalla sede di lavoro.

Tutto ciò considerato, per noi dell’Unione questo è un successo.

Ci aspettiamo che situazioni similari, che vanno a ledere gli interessi morali e materiali dei 
soggetti disabili e a violare palesemente, da parte datoriale, le specifiche disposizioni impartite 
dal Legislatore, possano essere risolte nel migliore dei modi, ristabilendo nei confronti di tutti 
gli interessati uno status quo di diritto come centralinisti portatori di handicap visivo, titolari 
di determinate agevolazioni lavorative.

            Come già suggerito con circolare UICI n. 216 del 2012, invitiamo i nostri operatori 
telefonici non vedenti a controllare in busta paga la giusta percezione di detto emolumento; in 
caso di decurtazione durante i giorni di godimento dei permessi ex art. 33, occorre che 
presentiate, al datore di lavoro inottemperante, formale domanda di ripristino dell’indennità di 
mansione, con richiesta di recupero dei ratei maturati e non percepiti.

            Tra la documentazione a supporto, il parere della Ragioneria Generale dello Stato di 
cui stiamo parlando ha un valore assoluto.

            La resistenza del datore di lavoro e un eventuale ricorso alle vie legali comporterebbe 
un aggravio di spese per il datore di lavoro, essendo Voi dipendenti centralinisti non vedenti 
forti di numerose pronunce giurisprudenziali a favore (tra cui anche la sentenza del Tribunale di 
REGGIO CALABRIA n. 782 del 2005 nonché il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005).

            Data l’importanza del dettato, si invitano le strutture in indirizzo a dare alla 
presente circolare la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

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