lavoro
La condanna europea per l'inosservanza della normativa per il lavoro ai disabili.
Due articoli da varie fonti, dal04\07\2013.

Sommario

a)Lavoro, la Corte Ue contro l'Italia:
b)Sentenza giustizia europea: provvedimenti pratici ed efficaci per i disabili.

a)Lavoro, la Corte Ue contro l'Italia:
Art. inviato in privato da F. Melis, 04\07\2013, h. 18.39.

un articolo che illustra la condanna all'Italia da parte della Corte
Europea per non aver adottato regole per l'inserimento dei disabili nel
lavoro.

Da "Repubblica" del 4 luglio 2013
www.repubblica.it/economia/2013/07/04/news/ue_corte_boccia_l_italia_sulle_norme_per_il_lavoro_ai_disabili-62366834/?ref=HREC1-8

"Norme inadeguate per i disabili"
La Corte Europea condanna il nostro Paese per non aver adottato regole
che garantiscono  un adeguato inserimento professionale.

BRUXELLES - I principi Ue in materia di diritto al lavoro per le persone
disabili non sarebbero stati applicati in maniera adeguata dall'Italia.
E' quanto stabilito oggi dalla Corte Europea nella sentenza che ha
condannato l'Italia per non aver adottato le misure necessarie per
garantire un adeguato inserimento professionale dei disabili nel mondo
del lavoro.
In particolare, le norme nazionali non riguardano tutti i disabili,
tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di
lavoro. Somno insomma "parziali" e insufficienti.
La condanna conferma l'impianto accusatorio dei giudici europei, che
hanno accolto i rilievi mossi
dalla Commissione Ue nella procedura d'infrazione conclusasi con il
deferimento alla Corte di giustizia. "Peraltro - aveva sottolineato
l'esecutivo di Bruxelles  - l'attuazione dei provvedimenti legislativi
italiani sarebbe affidata all'adozione di misure ulteriori da parte
delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra
queste e i datori di lavoro e pertanto non conferirebbe ai disabili
diritti azionabili direttamente in giudizio".
La Corte ha ora stabilito che gli Stati membri devono prevedere
l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare provvedimenti efficaci e
pratici per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di
svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza
tuttavia imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.
Se l'Italia non si adeguerà, la Commissione potrebbe avviare una nuova
procedura di infrazione, che potrebbe concludersi con pesanti multe.

(04 luglio 2013)
***
b)Sentenza giustizia europea: provvedimenti pratici ed efficaci per i disabili.
Marketpress.Info del 08-07-2013

Giustizia Europea: Lavoratori disabili - I datori di lavoro devono adottare provvedimenti pratici 
ed efficaci a favore di tutti i lavoratori disabili (Sentenza C-312/11)

LUSSEMBURGO. Gli Stati membri devono imporre a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti 
pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili. Non avendo stabilito questo obbligo, l’Italia è 
venuta meno ai propri impegni derivanti dal diritto dell’Unione. La convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità - approvata a nome dell’Unione europea con una decisione 
del Consiglio Ue - ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento 
di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili e di 
promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. La direttiva europea sulla parità di 
trattamento in materia di impiego si fonda sulla considerazione che la discriminazione basata su 
una disabilità può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare il 
raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento dell 
a qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione 
delle persone. Tale direttiva stabilisce pertanto un quadro generale per la lotta a discriminazioni 
di questo tipo riguardo all’occupazione e alle condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo 
negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Per garantire ai disabili la parità di 
trattamento, la direttiva impone in particolare al datore di lavoro di adottare i provvedimenti 
appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire a tali persone di 
accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, a meno 
che tali provvedimenti comportino un onere finanziario sproporzionato. Tale onere non è 
sproporzionato quando è compensato in modo sufficiente da misure statali a favore dei disabili. Il 
diritto italiano include vari provvedimenti legislativi in materia di assistenza, integrazione 
sociale e di ritti delle persone disabili, nonché di diritto al lavoro. La Commissione ha proposto 
dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento, affermando che le garanzie e le 
agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana di 
trasposizione della direttiva non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i 
diversi aspetti del rapporto di lavoro. Peraltro, l’attuazione dei provvedimenti legislativi 
italiani sarebbe affidata all’adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o alla 
conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro e pertanto non conferirebbe ai 
disabili diritti azionabili direttamente in giudizio. Nell’odierna sentenza, la Corte dichiara che, 
se è vero che la nozione di «handicap» non è espressamente definita nella direttiva, essa deve 
essere intesa alla luce della convenzione dell’Onu, nel senso che si riferisce ad una limitazione 
risultante in par ticolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, le quali, in 
interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione 
della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. La 
convenzione dell’Onu contempla poi un’ampia definizione degli «accomodamenti ragionevoli», con i 
quali intende gli adattamenti da prevedere in una determinata situazione per garantire alla persona 
disabile il godimento e l’esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su 
base di uguaglianza con gli altri. Inoltre, la Corte ha già statuito che tale concetto si riferisce 
all’eliminazione delle barriere che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone 
disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Pertanto, gli 
Stati membri devono stabilire un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci 
e pratici (sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei 
compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di 
accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza 
tuttavia imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato. La Corte sottolinea che siffatto 
obbligo riguarda tutti i datori di lavoro. Non è sufficiente che gli Stati membri prevedano misure 
di incentivo e di sostegno, ma è loro compito imporre a tutti i datori di lavoro l’obbligo di 
adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete. La 
Corte esamina le varie misure adottate dall’Italia per l’inserimento professionale dei disabili e 
conclude che tali misure, anche ove valutate nel loro complesso, non impongono a tutti i datori di 
lavoro l’adozione di provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni 
concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro 
e consentano loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una 
formazione. Di conseguenza, l’Italia è venuta meno ai propri obblighi. (Corte di giustizia 
dell’Unione europea, Lussemburgo, 4 luglio 2013, Sentenza nella causa C-312/11 Commissione / Italia)

Torna all'indice