pensioni
Quei contributi figurativi che possono allegerire le pensioni di anzianità...
di GiovanBattista Fortini

come d'intesa, ti invio un sunto della ricerca inerente l'utilizzo dei
contributi figurativi ai fini pensionistici, 
in modo che tu lo possa divulgare con PCCIECHI.

Come ampiamente accennatoti telefonicamente, bisogna non trascurare il
problema che riguarda tuttti i non vedenti 
lavoratori che dal 1996 non possono beneficiare dei contributi figurativi ai
fini del calcolo della pensione.
Io stò cercando in tutti i modi di informare quanti più lavoratori non
vedenti è possibile, in modo che gli stessi 
prendano coscienza di ciò che gli attende quando apriranno la porta della
pensione, anche perchè si è ancora in 
tempo per cercare di organizzarsi e non far passare inosservata questa
problematica che ha sonnecchiato per 19 anni.
Anche perchè ritengo che si possa
portare a soluzione ed evitare delle ulteriori perdite sulla pensione.

Ti auguro buona lettura e tante riflessioni insieme a tutti coloro che la
leggeranno, con l'auspicio che comprendendone l'importanza si adoperino per
cercare di fare informazione e stimolino dibatti associativi che ci possano
far ritrovare uniti nel chiedere ad una sola voce che i contributi
figurativi non si devono toccare.

Per una maggiore chiarezza, ho preferito riporrtare 
lo stralcio della 
disposizione che riconosce ai militari il beneficio dei contributi
figurativi successivamente 
all'entrata in vigore 
della L. 335/95, con il quale gli hanno trasformato il calcolo delle
pensioni da retributivo
a contributivo, poichè sono identici ai nostri contributi figurativi.
Per cui se è stato possibile per loro poter godere dei benefici dei
contributi figurativi fin dal 1997, come evincibile dall'  Art. 3, comma 7,
del decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha previsto un
criterio per incrementare il montante 
individuale contributivo per il personale militare. 
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, 
della legge 8
agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, 
commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, in materia
di armonizzazione al regime 
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale 

militare,
delle Forze di polizia e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non 

contrattualizzato
del pubblico impiego.  (GU n.139 del 

17-6-1997 )  

Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le 

disposizioni di cui al Titolo I
entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. 

                             Art. 3.

             A u s i l i a r i a
comma 6 omissis.
comma   7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso 

dall'applicazione
dell'istituto    dell'ausiliaria   che   cessa   dal   servizio   per
raggiungimento  dei  limiti  

di  eta'  previsto  dall'ordinamento di
appartenenza  e per il personale militare che non sia in possesso dei
requisiti  psico  fisici  per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' 

liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335,  il  montante  

individuale  dei  contributi  e'  determinato con
l'incremento  di  un  importo  pari  a  5  volte  la  base 

imponibile
dell'ultimo  anno  di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo
della   pensione.   Per  il  

personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare  il predetto incremento opera in alternativa al
collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
comma 8 omissis.

Per quanto concerne l'analogia di cui 

ti parlavo, tra i contributi
figurativi nostri e quelli militari, ne ho 

trovato traccia nella sentenza di Cassazione 

11717/92, in cui si
richiamavano le diverse leggi a sostegno di quanto 

si affermava " Il beneficio di 4 mesi di 

contribuzione figurativa (per ogni
anno di servizio effettivamente svolto 

presso pubbliche amministrazioni o aziende 

private) previsto, in favore dei
centralinisti telefonici non vedenti, 

dall'art. 9 comma 2 della l. 29 marzo 1985 n. 

113, che definisce detta
contribuzione "utile ai soli fini del 

diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva", 

è computabile anche ai
fini del conseguimento del diritto 

alla pensione di anzianità, invece che solo ai fini della 

misura della
medesima, tenuto conto che a tale pensione 

si ha diritto, ai sensi dell'art. 22 della l. 30 aprile 1969 

n. 153, nella
concorrenza del duplice requisito 

dell'anzianità di iscrizione e di quella contributiva, mentre non 

rileva in
contrario l'espressione "ai soli fini" 

adoperata dalla norma del predetto art. 9, atteso, in particolare, 

che essa
è volta a sancire l'irrilevanza della 

contribuzione figurativa per istituti diversi dalla pensione.
".
Da 

quanto leggo da normattiva, sembra che l'articolo 22 lett. B della L.
153/69 non è stato abrogato, e dispone " 

b) 

possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva

in costanza di lavoro, volontaria e figurativa 

accreditata a favore degli ex

combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al
quarto 
comma del 

successivo articolo 49;".
Mentre dall'articolo 49 richiamato, possiamo evincere che come noi per i
militari, i 

contributi figurativi sono su 

richiesta e sono validi sia per l'anzianità che per il calcolo, come detto
chiaramente 

nell'articolo che ti riporto 

integralmente " Art. 49.

I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli

articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 
della legge 20 febbraio 1958, n. 55, 

nonche' i periodi di servizio militare
ed 
equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili 

a

richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della 
misura della pensione 

dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi 

eccedano
la 
durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei 
servizi predetti, non possano 

far valere periodi di iscrizione 
nell'assicurazione anzidetta. 

La disposizione di cui al precedente comma non si 

applica nei

confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come 
militare di carriera e nei 

confronti di coloro in cui favore il periodo di 
servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto 

ai fini
di 
altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale 
obbligatoria. 

Dall'entrata in 

vigore della presente legge le norme dell'articolo

6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi 

all'assicurazione

predetta. 

Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e

della determinazione 

della misura di essa i contributi accreditati ai sensi 
della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni 

e integrazioni.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, 

e' cosi' modificato:

"Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi

accreditati ai sensi della legge 10 

marzo 1955, n. 96 e successive 
modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda 
dell'interessato".".
Doverosamente, al fine di darti un'esaustiva informazione che ti permette di
valutare in 

dettaglio quanto ho 

esposto fin'ora, non da esperto ma da persona direttamente interessata alla
vicenda di che 

trattasi, non mi esula da possibili errori, di cui sarei grato esserne
informato se se ne riscontrano.
Per una ulteriore chiarezza, riporto lo 

stralcio della modifica inerente la legge 113/85, che suggerirei di leggere
attentamente insieme ai richiami delle circolari esplicative a corredo, ed
in particolare
l'articolo 9 comma 2, 

nonchè la presentazione 

da parte dell'onorevole firmatario, che ti prego di leggerre con particolare
attenzione.
Modifica all'articolo 9 comma 2 L. 113/85:"       Infine, la proposta di
legge prevede una riformulazione dell'
articolo 9 della legge n. 113 del 1985
che assume un particolare rilievo. Infatti, in armonia con le riforme in
materia previdenziale, viene attualizzato 

il beneficio di quattro mesi di contribuzione
figurativa per ogni anno di 

servizio effettivamente svolto per quanto
concerne gli effetti in tema di calcolo del 

trattamento pensionistico, sia 

con il
sistema contributivo che con il sistema misto. 
     Tale misura, così come ? si sottolinea ? l'intero 

provvedimento, non
comporta alcun aggravio di spesa, dal 

momento che il testo vigente della 
legge n. 113 del 1985,
all'articolo 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio
per far fronte al maggior onere derivante 

dall'applicazione delle disposizioni
in essa contenute, con particolare riferimento alla copertura del periodo di
anzianità figurativa concesso ai 

lavoratori non vedenti a carico del bilancio
dello Stato. 
     Ulteriore prova ne 

è la circolare del Dipartimento della funzione
pubblica ? Presidente del Consiglio dei 

ministri 18 settembre 1985 

(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985), che al punto 6.2
precisa le metodologie di rimborso 

degli 

oneri sostenuti da parte dello Stato in
applicazione del citato articolo 9, a valere sul capitolo di bilancio
appositamente definito. A conferma di una 

totale copertura degli oneri derivanti
dalla legge, soccorre anche la 

circolare del Ministero del tesoro 27 maggio
1992, n. 12/IP (pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 

1992),
che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio
concesso ai lavoratori non vedenti 

viene 

recuperato dalle casse pensioni, amministrate
direttamente dalla direzione Generale degli istituti di 

previdenza (decreto
del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 31 agosto 

1991 e circolare del Ministro del tesoro n. 67 del 28
ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 276 del 

25 novembre 1991).

torna su torna su

proposta
     1. Il 
comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113,
è 

sostituito dal seguente:
     «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori
della 

comunicazione minorati della 

vista di cui all'articolo 2 sono considerate
particolarmente usuranti. Agli stessi è 

riconosciuto, su loro richiesta, per
ogni anno di servizio effettivamente 

svolto presso pubbliche amministrazioni
o 

aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa
utile ai fini del diritto alla pensione 

e 

dell'anzianità contributiva, nonché
alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la
misura 

del trattamento pensionistico 

finale.».
".
Per doverosa completezza, sempre da inesperto della materia, cerco di
riassumere ad oggi la nostra situazione previdenziale, che purtroppo non
posso fare a meno di commentare che stà 

precipitando a nostro discapito.
Con l'entrata in vigore della L. 335/95, che ha introdotto il sistema
contributivo, 

si è verificata la seguente situazione:
1° chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato compreso di contributi figurativi
18 anni, ha diritto al calcolo della pensione col sistema retributivo, fino
al 31 dicembre 2011, quando con la 

Fornero si è trasformato tutto in
contributivo;
2 chi aveva meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, và con il sistema 

misto, il
che significa che i contributi fino al 1995 sono calcolati col retributivo,
quelli successivi con il 

contributivo;
3 per coloro che invece hanno contributi dal 1996 in poi, vanno solo col
calcolo contributivo;
Tutto ciò 

sta a significare che i contributi figurativi maturati con il
retributivo sono utili anche ai fini del calcolo della 

pensione, quelli
contributivi no, sono utili solo per l'anzianità.
Da quanto innanzi detto è possibile affermare con 

assoluta certezza che i
contributi figurativi dal 1996 in poi per chi và con il calcolo misto o
contributivo non 

avranno alcun effetto sull'incremento della pensione,
mentre lo stesso si verifica per coloro che vanno con il 

calcolo retributivo
a partire dal 2012.
Ritenendo che quanto esposto sia importante per noi stessi e per la
categoria 

tutta, saluto ognuno degli eventuali lettori, confidando in un loro cortese
riscontro divulgando e se gli farà piacere sia per chiarimenti che per
concordare iniziative da intraprendere, di scrivermi ad attitta@email.it. 
Saluti da Giovambattista Fortini
(inviato in privato in data 20\02\2015 h. 18.05)


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