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le principali novità del modello 730
giuseppe fornaro su incensurati


Le principali novità del modello 730 di quest'anno -
Fiscooggi.it .
Informazioni su: Fiscooggi.it .
Fiscooggi è un periodico telematico dell'Agenzia delle entrate,
www.fiscooggi.it
E' consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate la
bozza del modello 730/2006,
relativo ai redditi 2005, da presentare entro il 2 maggio al sostituto 
d'imposta oppure entro il 15 giugno se si richiede l'assistenza fiscale di 
un Caf
o di un professionista abilitato.

In sintesi, le principali novità:

- la possibilità per il contribuente di presentare il modello 730, oltre che 
al sostituto d'imposta o al Caf, anche a un professionista abilitato 
(consulente
del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale)

- l'introduzione, per effetto del "decreto per la competitività" (decreto 
legge n. 35 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni), di nuove 
deduzioni
per liberalità effettuate a favore di:
Onlus
associazioni di promozione sociale
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la 
tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, 
storico
e paesaggistico
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo 
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate 
con
Dpcm.

- La deduzione verrà riconosciuta nei limiti del 10 per cento del reddito 
dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro (più 
specificatamente,
l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). Senza 
alcun limite di deducibilità è possibile, invece, dedurre le liberalità 
effettuate
a favore delle università, fondazioni universitarie, istituzioni 
universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati 
vigilati dal
ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (compresi 
l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza
sul lavoro) nonché degli Enti parco regionali e nazionali. Per fruire 
dell'agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano 
effettuate
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, 
assegni bancari e circolari. Queste nuove agevolazioni non possono cumularsi 
con
le altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento 
per le liberalità a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale,
da riportare con i codici 16 e 19 nei righi da E15 a E17. A seguito delle 
suddette nuove deduzioni sono stati quindi introdotti i codici 3 e 4 da 
indicare
nel rigo E24 del quadro E

- l'introduzione di una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai 
genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per 
un
importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. 
Dette spese, per le quali sarà possibile usufruire della detrazione 
d'imposta
del 19 per cento, sono da riportare, con il nuovo codice 28, nei righi da 
E15 a E17

- l'eliminazione nell'ambito degli oneri deducibili della possibilità di 
dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute dai genitori per la 
partecipazione
alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per 
gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti 
(compresi
anche i familiari non fiscalmente a carico) al compimento degli atti della 
vita quotidiana. A tal fine, nel quadro "E", sezione IV, è stato introdotto
il nuovo rigo E33 dove indicare dette spese, fino all'importo massimo di 
1.820 euro, che, unitamente alle deduzioni per familiari a carico, verranno 
prese
in considerazione da chi presta l'assistenza fiscale per la determinazione 
della nuova deduzione per oneri di famiglia introdotta a partire dal 2005

- per quanto riguarda la detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese 
sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, il contribuente di 
età non
inferiore a 75 anni che ha rideterminato o ridetermina il numero delle rate 
(o il contribuente che ha ereditato o acquistato o ricevuto in donazione 
l'immobile
da un soggetto che ha già rideterminato il numero delle rate) dovrà 
compilare la nuova colonna 5 della sezione III del quadro E per indicarvi 
l'anno in
cui è stata fatta la scelta di rideterminare il numero delle rate

- per i contribuenti nei confronti dei quali opera una sospensione dei 
termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria in quanto 
colpiti da
un evento eccezionale, è stata introdotta nel rigo F6, relativo alle 
ritenute e agli acconti sospesi per eventi eccezionali, una nuova colonna 
per indicarvi
il codice identificativo dell'evento

- nel rigo F8, relativo ai crediti d'imposta per redditi prodotti 
all'estero, è stata introdotta la nuova colonna 9 da compilare quando, con 
riferimento
a un reddito prodotto in uno Stato estero in un anno precedente al 2005, 
l'imposta pagata in detto Stato estero si è resa definitiva in due anni 
diversi
e, pertanto, si è usufruito del relativo credito d'imposta in una 
dichiarazione relativa a un anno d'imposta precedente

- l'imposta dovrà essere determinata da chi presta l'assistenza fiscale 
applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore 
al 31
dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2002 (doppia clausola di 
salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 311 del 
2004).
Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in 
vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (mod. 730-3) 
risulterà
indicato nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia" l'anno 
della normativa applicata per il dichiarante e/o per il coniuge
- nel prospetto di liquidazione modello 730-3 è stato inserito il rigo per 
l'indicazione della nuova deduzione per oneri di famiglia che viene 
determinata
da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto, come previsto 
dall'articolo 12, comma 4-ter, del Tuir, oltre che dei familiari a carico 
anche del reddito
complessivo, degli altri oneri deducibili indicati nella sezione II del 
quadro E e delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale 
dei soggetti
non autosufficienti al compimento degli atti della vita quotidiana indicate 
nel nuovo rigo E33 del quadro E. Detta deduzione, che sostituisce le 
detrazioni
per familiari a carico, non verrà riconosciuta nel caso di applicazione 
della clausola di salvaguardia e cioè nei casi in cui l'Irpef viene 
determinata
da chi presta l'assistenza fiscale in base alla normativa in vigore nel 2002 
o nel 2004 perché risultata più favorevole. In tal caso verranno, invece,
riconosciute, se spettanti, le vecchie detrazioni per carichi di famiglia

- l'imposta verrà determinata da chi presta l'assistenza fiscale applicando 
al reddito imponibile le nuove aliquote per scaglioni di reddito previste 
dall'articolo
13 del Tuir e riportate nella tabella 1 dell'Appendice alle istruzioni del 
modello. Nel caso in cui l'Irpef verrà determinata da chi presta 
l'assistenza
fiscale in base alla normativa in vigore nel 2002 o nel 2004, perché 
risulterà più favorevole, le aliquote e gli scaglioni applicati saranno, 
invece, quelli
previsti dalla normativa di riferimento (tabella 8 dell'Appendice nel caso 
di applicazione della normativa in vigore al 31/12/2002, tabella 3 della 
stessa
Appendice nel caso di applicazione della normativa in vigore al 31/12/2004)

- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente verranno riconosciute, se 
spettanti, solo nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e 
non,
quindi, nel caso in cui l'imposta viene determinata a normativa vigente. 
L'articolo 1, comma 349, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(legge
finanziaria per il 2005), ha disposto, infatti, l'abrogazione dell'articolo 
14 del Tuir che prevedeva dette detrazioni

- a decorrere dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla singola imposta o 
addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del 
credito
d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite 
di 12 euro (articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n.266)

- da quest'anno il contribuente potrà chiedere, barrando la nuova casella 
inserita nel modello prima dello spazio riservato alla firma della 
dichiarazione,
di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza 
fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative ad 
irregolarità
nella liquidazione della dichiarazione presentata. In tal caso, il soggetto 
che presta l'assistenza, non essendo obbligato a impegnarsi per tale 
servizio,
informerà della decisione il contribuente, barrando una delle due caselle 
introdotte nel modello 730-2 che gli rilascerà al momento della 
presentazione
della dichiarazione. Nel caso in cui la richiesta venisse accettata e, 
quindi, risulterà barrata la casella relativa all'impegno assunto, dovrà 
risultare
barrata nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione) anche la nuova casella 
"Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni 
dell'Agenzia
delle Entrate relative alla presente dichiarazione".
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