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Accessibilità anche per il DTT
Fonte: Punto Informatico


18-01-2006


Quaderno di approfondimento

Roma - La legge 9.1.2004 n. 4, nota come legge Stanca, si propone di
tutelare e garantire "il diritto di accesso ai servizi informatici e
telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle
persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'articolo
3 della Costituzione". Oggi Internet è certamente il canale preferenziale
attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni erogano, o si apprestano ad
erogare, servizi: ma è l'unico? Certamente no, lo dice la stessa Direttiva
per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione
degli
utenti, emanata il 27 luglio 2005 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n.
243 del 18 ottobre 2005, che evidenzia come nell'accezione più ampia di
"servizi
on line" rientrino tutti "i servizi non mediati da sportello a cui è
possibile accedere in modalità remota tramite i seguenti canali: web,
chioschi telematici,
tv digitale, call center, telefoni cellulari".

E se tra i servizi on line rientra a pieno titolo la televisione digitale,
si pone il problema di capire se e in che misura la legge Stanca si applica
ai
servizi erogati con questa modalità. La domanda non è per nulla oziosa: si
pensi ai sette milioni di euro stanziati per il cofinanziamento di progetti
di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso
il digitale terrestre, servizi che in buona parte sono mirati a raggiungere
propri le fasce più interessate da problematiche di disabilità (anziani,
ipovedenti, non vedenti, portatori di handicap e così via).

Questo interrogativo è affrontato nel Quaderno Legge Stanca e Televisione
Digitale pubblicato su Webimpossibile: una ventina di pagine in formato PDF,
che
partono dalle premesse culturali e giuridiche del panorama legislativo
italiano in tema di accessibilità, per arrivare a verificare l'applicabilità
alla
Televisione Digitale delle singole disposizioni contenute nella legge
9.1.2004, n. 4. La risposta alla domanda è semplice ed è riassunta nella
tabella
analitica di verifica: alcune disposizioni sono applicabili, altre no. Di
queste, alcune non lo sono per ragioni strutturali. Altre lo sarebbero, ma
non
lo sono per il fatto di essere state implementate in sede di disposizioni
attuative avendo Internet come pressoché unico interlocutore. Quanto è
accaduto
con la legge 4/2004 dovrebbe essere di monito: ispirata a valori universali
e pensata senza discriminazioni di medium, essa è stata implementata avendo
Internet come pressoché unico interlocutore con l'effetto di impedirne
l'applicazione a medium diversi.

Il Quaderno "La televisione digitale accessibile" è disponibile in formato
PDF (306,44KB) all'indirizzo
www.webimpossibile.net/doc/televisionedigitale.pdf
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