Veduto l'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 che modifica l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Veduto l'art. 176 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il R.D. 24 giugno 1886 con il quale l'Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza" di Bologna fu eretto in Ente morale;
Veduto il R.D. 14 marzo 1926, n. 786 con il quale l'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" di Bologna e' stato dichiarato Istituto di istruzione ed educazione;
Veduto lo Statuto approvato con DPR 12 febbraio 1968, n. 1398;
Veduta la proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto 12 febbraio 1968, n. 1398 contenuta nella deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nell'adunanza del 1 gennaio 1983;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione
E' approvato lo Statuto dell'Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza" di Bologna nel testo allegato al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi 24 ottobre 1983
Pertini
L'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" di Bologna, fondato nel 1881 eretto in Ente morale con regio decreto 24 giugno 1886 e dichiarato istituto di istruzione ed educazione con regio decreto 14 marzo 1926, n. 786, ha lo scopo:
L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini con:
L'Istituto e' amministrato da un consiglio composto di sette membri designati nel modo seguente:
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento elegge il presidente ed il vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vice presidente.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti necessari per assicurare il funzionamento e la vita dell'Istituto.
I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
L'opera del Consiglio di Amministrazione e' affiancata dall'Assemblea dei soci composta, oltreche' di coloro che gia' vi appartengono per diritto acquisito:
L'assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno in epoca da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione.
In seconda associazione la seduta e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
All'assemblea e' demandata:
La misura della retta per la permanenza degli alunni e' fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
Le condizioni della ammissione, la permanenza degli alunni e la vita interna dell'Istituto sono disciplinate dal Regolamento interno.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE