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Atto di fondazione

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE 
UMBERTO I, RE D'ITALIA

  • Viste le istanze in data 3 Dicembre 1885 e 14 Maggio 1886 con cui il N.U. dott. Francesco Cavazza, il conte Luigi Salina e l'avvocato Arrigo Franchi, nella loro qualita' di fondatori e componenti il comitato promotore del pio Istituto dei Ciechi di Bologna, hanno chiesto la erezione dell'Istituto medesimo in ente morale e l'approvazione del relativo disegno di statuto organico;
  • Visti gli atti e i documenti prodotti a corredo da cui risulta che a favore dell'erigendo pio Istituto sono stati disposti un legato di lire 500 sulla eredita' della fu contessa Elena Pallavicini, come da testamento 14 Febbraio 1884, rogito Stagni, un legato eventuale di L. 3000 della fu Violante Tubertini, come da testamento 17 Aprile 1885, rogito Ferrari, ed altro legato di L. 5000 dal fu Egidio Benelli, come dalla citata istanza 14 Maggio 1886, non che altre elargizioni e liberalita' subordinate al giuridico riconoscimento della nuova istituzione;
  • Visto il disegno dello Statuto organico suddetto compilato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto in data 13 Maggio 1886, in seguito ad analoga deliberazione del 29 Aprile 1886 dell'Assemblea generale dei soci oblatori e ritenutolo degno di approvazione, a condizione che all'ultimo comma dell'art. 8 sia aggiunta la clausola seguente: "salva in ogni caso l'approvazione sovrana" a norma di quanto prescrive la legge sulle Opere Pie;
  • Vista la deliberazione in data 18 Dicembre 1885 della Deputazione Provinciale di Bologna;
  • Visto l'art. 25 della legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie;
  • Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Art. 1

L'Istituto dei Ciechi di Bologna e' eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare i legati e liberalit… a suo favore disposte cogli atti sovracitati.

Art. 2

E' approvato lo Statuto Organico di esso pio Istituto, portante la data 13 Maggio 1886, composto di ventidue articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 Giugno 1886.

UMBERTO Depretis

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