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Statuto

Statuto

 

Statuto dell'Istituto dei Ciechi "Francesco Cavazza" 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

L’Istituto dei ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna, costituito in fondazione nel 1881 su iniziativa di un comitato privato ed eretto in Ente Morale con R.D. 24 giugno 1886, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che assume la denominazione di:
ISTITUTO DEI CIECHI “FRANCESCO CAVAZZA” ONLUS.
L’Istituto ha sede legale in Bologna.

ARTICOLO 2 - SCOPI

L’istituto Francesco Cavazza non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalita’ di solidarietà sociale.

In particolare, svolge la propria opera in modo esclusivo in favore delle persone non vedenti e ipovedenti, qualunque sia la loro provenienza e condizione, nel quadro delle politiche di integrazione e di inclusione sociale.

Per il conseguimento di tali scopi, l’Istituto si prefigge di:

  1. fornire assistenza, supporto e sostegno nell’opera di educazione e di istruzione dei giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado;
  2. promuovere, organizzare e gestire attività di formazione professionale, mirate soprattutto a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro;
  3. sviluppare azioni volte a potenziare le capacità tecniche e strumentali delle persone, anche mediante l’organizzazione di specifici corsi di alfabetizzazione tecnologica e la distribuzione di prodotti speciali mirati a facilitare l’autonomia personale e l’integrazione sociale;
  4. sostenere, favorire e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive mirate a migliorare il benessere psicofisico e ad arricchire le risorse morali e spirituali della persona.

L’Istituto non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate menzionate alla lettera a) del D.Leg.vo n.460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Istituto è costituito dalla dotazione iniziale e da ogni suo successivo accrescimento pervenutogli a qualsiasi titolo e destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge.

L’Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini mediante:

  • le rendite patrimoniali;
  • sussidi, contributi, donazioni, elargizioni di enti e privati.

ARTICOLO 4 - ORGANI

Sono Organi dell’Istituto:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Direttore Generale;
  • l’Assemblea dei soci benefattori;
  • il collegio dei revisori.

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Istituto è amministrato da un consiglio composto da cinque membri designati nel modo seguente:

  • un componente indicato dalla Famiglia discendente del conte gr. uff. dott. Francesco Cavazza, fondatore dell’Istituto, che appartenga per nascita alla famiglia stessa;
  • due componenti indicati dall’assemblea dei soci benefattori;
  • un componente indicato dal Presidente Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
  • un componente indicato dal prefetto di Bologna.

Il Consiglio rimane in carica cinque anni. I consiglieri operano a titolo personale, senza vincolo di rappresentanza e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 6 - FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione adempie a tutte le funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica, necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto degli scopi definiti dallo statuto.

Nella seduta di insediamento in Consiglio elegge il presidente e il vice presidente, definendone deleghe e poteri.

Il Consiglio inoltre:

  • approva il bilancio di previsione e la relazione programmatica annuale;
  • approva il bilancio consuntivo e la relazione finale di ciascun anno;
  • convoca annualmente l’assemblea ordinaria dei soci benefattori;
  • nomina e revoca il direttore generale;
  • nomina il collegio dei revisori;
  • delibera motivatamente le iscrizioni nel libro dei soci benefattori;
  • delibera, con voto favorevole di almeno quattro componenti l’organo, le modifiche statutarie;
  • delibera, previo parere vincolante del componente indicato dalla famiglia del conte gr. uff. dott. Francesco Cavazza, con voto favorevole di almeno quattro componenti l’organo, lo scioglimento della Fondazione e la relativa destinazione del patrimonio.

ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto ed esercita inoltre tutte le funzioni delegate dal Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede a:

  • convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di amministrazione, formulandone l’ordine del giorno;
  • predisporre la relazione programmatica annuale;
  • proporre al Consiglio la nomina e la revoca del direttore generale;
  • adottare tutti gli atti inerenti alla carica e alla funzione.

ARTICOLO 8 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina il direttore generale, quale organo esecutivo della Fondazione. Il direttore generale non può essere nominato tra i componenti il consiglio.

La nomina viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Sempre a maggioranza assoluta e sempre su proposta motivata del Presidente, il Consiglio delibera la revoca del direttore generale.

Il Direttore generale assume il ruolo di capo del personale. Egli assolve ai seguenti compiti:

  • esercitare le funzioni direttive e organizzative d’ordine gestionale inerenti le attività dell’Istituto, assicurandone il regolare svolgimento;
  • provvedere all’esecuzione dei deliberati del Consiglio;
  • partecipare alle riunioni del Consiglio - delle quali redige verbale - e formulare pareri non vincolanti sulle deliberazioni da adottarsi;
  • curare la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e formulare la relazione annuale sulle attività svolte;
  • partecipare all’assemblea dei Soci benefattori con funzioni di segretario;
  • assistere il Presidente nell’adempimento degli atti di propria pertinenza e competenza.

ARTICOLO 9 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI BENEFATTORI

L’Assemblea dei Soci benefattori è costituita:

  • da quanti già vi appartengono all'entrata in vigore del presente statuto;
  • dagli Enti, Società, Istituzioni che abbiano elargito all’Istituto una oblazione non inferiore a 10.000,00 Euro;
  • dalle persone che abbiano versato una oblazione non inferiore a 5.000,00 Euro;
  • da coloro che, per benemerenze acquisite, per prestazione di opere, servizi e collaborazioni rese, a titolo gratuito, siano stati dichiarati benemeriti dal Consiglio di Amministrazione;
  • dai membri del Consiglio di Amministrazione non più in carica che ne facciano richiesta.

L’iscrizione nel libro dei soci benefattori è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione che vi provvede con apposita deliberazione motivata.

L’Assemblea dei soci benefattori si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno, su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In prima convocazione l’assemblea è valida solo in presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea è presieduta dal consigliere indicato dalla famiglia Cavazza o da un suo delegato.

Le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando diversamente specificato dal presente statuto.

All’assemblea sono demandati i seguenti compiti:

  • indicare due componenti nel Consiglio di Amministrazione;
  • esaminare la relazione programmatica e formulare linee di indirizzo sull’attività;
  • esaminare il bilancio consuntivo e formulare pareri non vincolanti sulla gestione finanziaria e patrimoniale;
  • formulare proposte su qualsiasi altra materia di interesse, pertinente con l’attività istituzionale e con gli scopi statutari.

ARTICOLO 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi - dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni e integrazioni - e da due membri supplenti; tutti nominati dal Consiglio di amministrazione.

Il Collegio elegge il proprio presidente, fra i membri iscritti nel registro di cui al già richiamato Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono compiti del Collegio dei Revisori:

  • controllare la regolarità dell'amministrazione e della contabilità;
  • predisporre le relazioni ai bilanci annuali consuntivi e preventivi;
  • eseguire le periodiche verifiche di cassa.

Il Collegio rimane in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 11 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche nella Fondazione sono ricoperte a titolo gratuito e comportano solo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Eventuali compensi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e determinati nel rispetto dei limiti previsti all'art. 10 sesto comma del DLGS 460/97.

ARTICOLO 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno. Al termine di ciascun anno - e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale - il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo, corredato di relazione illustrativa delle attività svolte. Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dal bilancio regolarmente approvato, devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altro Ente o istituzione ONLUS che abbia finalità analoghe, o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo persa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Bologna, 01 luglio 2014

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